Non solo i verbali, ma anche gli atti collegati, come le ordinanze ingiunzioni. E non solo le violazioni del Codice della strada, ma anche delle norme richiamate in esso. L’ambito della notifica via Pec delle multe stradali è ampio. È obbligatoria la spedizione per posta elettronica certificata a chiunque abbia una casella mail di questo tipo, quindi anche a chi non ha un domicilio digitale vero e proprio ma è tenuto ad avere una Pec perché, per esempio, è un professionista.
Sono le indicazioni più importanti date dal ministero dell’Interno, nella circolare 300/A/1500/18/127/9 emanata il 20 febbraio, più di un mese dopo la pubblicazione del Dm 18 dicembre 2017 sulla notifica via Pec delle multe stradali.
Tra le altre violazioni da notificare via Pec, la circolare cita quelle sul cronotachigrafo. Ma aggiunge che la stessa procedura vale per le sanzioni amministrative che sono parte integrante del verbale sull’infrazione stradale. E vanno notificate via Pec tutte le altre sanzioni amministrative, sia pure non con la procedura prevista dal Dm ma con quella del Codice dell’amministrazione digitale.
I corpi di polizia devono verificare se il destinatario ha una Pec consultando gli elenchi Ini-Pec e Ipa, l’Indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti ad avere una Pec e il registro generale gestito dal ministero della Giustizia. Ma non esistono ancora strumenti per consultazioni massive, per cui i corpi di polizia perderebbero molto tempo. Così la circolare offre vie d’uscita come l’obbligo di notifica Pec ai professionisti solo quando si ha certezza che siano tali (ipotesi vaga) e l’interpretazione (smentibile dai giudici) secondo cui una notifica cartacea è valida anche quando è possibile quella telematica. Comunque in questi casi il cittadino può chiedere l’abbuono delle spese di notifica.
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