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Referendum, la Consulta stoppa il ricorso sul voto estero: questione…

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il caso sollevato dal tribunale di venezia

Referendum, la Consulta stoppa il ricorso sul voto estero: questione inammissibile

Nessuna querelle in punta di diritto sul voto estero a ridosso delle elezioni Politiche del 4 marzo. Oggi, la Corte costituzionale ha di fatto archiviato, dichiarandola inammissibile, la questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune norme della legge n. 459/2001 sul voto all'estero per corrispondenza (anche nota come legge Tramaglia). Il ricorso alla Consulta era stato promosso dal Tribunale di Venezia - su istanza di “Siamo veneto”, una rete civica per l'indipendenza della regione, e di un cittadino italiano residente in Slovacchia - in occasione del referendum costituzionale del 2016 sulla riforma del bicameralismo Renzi-Boschi.

«Errore di percorso» che impedisce un giudizio nel merito
Una nota stampa della Corte, diffusa nel pomeriggio, al termine della Camera di Consiglio, in attesa delle motivazioni della sentenza di inammissibilità, ricorda che «nel contesto di una procedura referendaria, non si può chiedere in via preventiva al Tribunale di sollevare la questione di costituzionalità di leggi elettorali». Infatti «sia la legge sul referendum sia il successivo regolamento di attuazione prevedono che contro le operazioni di voto si possa proporre reclamo davanti all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero e che, solo dopo, possa intervenire anche l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, organo legittimato a sollevare l'incidente di costituzionalità». Un «errore di percorso», secondo la nota stampa dei giudici delle leggi, che «ha impedito alla Consulta di entrare nel merito».

I dubbi dei giudici di Venezia
Le perplessità dei giudici veneziani riguardavano, in particolare, il sistema elettorale per corrispondenza considerato inadeguato a garantire il voto «personale, libero e segreto». Il voto degli italiani all'estero, infatti, si può svolgere in qualsiasi luogo, dal momento che non sono previsti seggi. E le schede passano per diverse mani: da quelle dei postini ai funzionari dei consolati e del centro di raccolta finale delle schede a Roma. Il ricorso chiedeva alla Corte costituzionale di valutare il contrasto delle norme della legge Tremaglia con l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione (principio della sovranità popolare) e con l'articolo 48, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione (personalità, libertà e segretezza del voto ed effettività del voto all'estero).

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