Sono in vigore le nuove regole del bonus-malus. Concedono una “buona” classe anche in alcuni casi in cui finora non se ne aveva diritto, come i passaggi di proprietà fra conviventi (anche dello stesso sesso) e l’acquisto di un veicolo da parte di chi aveva solo un’auto aziendale. In compenso, stringono su attestati di rischio e polizze temporanee, a rischio abusi. Tutto ciò è nei provvedimenti Ivass 71 e 72/2018, del 16 aprile.
La parte che riconosce classi merito più favorevoli in molti casi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 gennaio) è in vigore dal 3 maggio. Le altre saranno in vigore per lo più tra il prossimo agosto e gennaio 2019.
Restano comunque alcuni punti che sarebbe auspicabile chiarire. Come il caso degli utilizzatori di auto aziendali acquisite dai datori di lavoro in noleggio a lungo termine: le nuove norme Ivass dispongono la conservazione della classe maturata su veicoli utilizzati da almeno 12 mesi in leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine, spesso auto aziendali coperte con polizze a tariffa fissa. Senonché, nel caso di chi volesse fruire sull’auto personale della classe che aveva maturato su quella aziendale in noleggio a lungo termine, l’Ivass restringe il beneficio al soggetto annotato sulla carta di circolazione come utilizzatore (in base al comma 2 dell’articolo 247-bis del Regolamento di esecuzione del Codice della strada), che però è l’azienda e non il lavoratore. Per quest’ultimo, l’unico modo per dimostrare di essere stato il conducente abituale dell’auto aziendale è presentare all’assicurazione l’atto con cui il datore gliela assegnava in uso esclusivo. Ma non esiste una forma codificata per l’atto.
Occorrerà quindi almeno una circolare che dia indicazioni precise. Altrimenti, in caso di noleggio, il beneficio resterà limitato alle imprese, quando passano a un’altra modalità di acquisizione dei veicoli coperta con polizza bonus malus.
Possibili problemi pure per i conducenti abituali di veicoli intestati a disabili non patentati: la nuova norma riconosce loro il beneficio solo se sono annotati in base allo stesso articolo 247-bis, ma non è detto che la Motorizzazione accetti le loro domande perché manca la procedura. Niente benefici ai comodatari, principali destinatari dell’articolo 247-bis.
Il mantenimento della classe passa sempre dall’attestato di rischio, che per contrastare le frodi diventa dinamico. Significa che:
il documento verrà rilasciato anche per le formule tariffarie a franchigia e a tariffa fissa (quindi non solo a quelle bonus-malus);
dal 2023 i sinistri riportati saranno quelli degli ultimi 10 anni (vi si arriverà gradualmente dagli attuali cinque, che comunque resteranno il riferimento, in attesa di norme Ue che portino il periodo rilevante ad almeno sette anni);
a ogni abbinamento tra un proprietario (o usufruttuario, locatario o utilizzatore con patto di riservato dominio) e un veicolo è dato un codice Iur (Identificativo univoco di rischio), per seguire - per i sinistri accaduti dal 1° giugno - chiunque e attribuirgli anche i sinistri che denuncia solo dopo aver cambiato assicurazione, cosa che oggi gli fa evitate l’applicazione del malus perché sinora gli ultimi due mesi di contratto (il periodo di osservazione) sono rimasti ignoti alla nuova compagnia;
analogamente, di tutti i sinistri oggi caricati sulle polizze temporanee (utilizzate non di rado impropriamente sempre per evitare il malus) resta traccia, in modo da tenerne conto - dal 1° gennaio 2019 - nell’assegnazione della classe appena l’assicurato stipulerà una polizza di durata annuale.
Inoltre, scaduta la polizza, l’attestato di rischio continuerà sì a valere per cinque anni, ma solo se il contraente o il proprietario del veicolo dichiarano che nel frattempo il mezzo non ha circolato o aveva una copertura temporanea.
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