Per il decreto estivo resta da sciogliere il nodo delle coperture, tanto che nell’ultima bozza del Dl compaiono solo i titoli delle norme sulla semplificazione fiscale, e scompare l’addio al redditometro. Viene confermata la stretta sui contratti a termine, si abolisce lo staff leasing, si colpiscono anche le delocalizzazioni dentro la Ue e la ludopatia.
1. I tempi del provvedimento
Per ora, non c’è ancora una data stabilita per il Consiglio dei Ministri che si occuperà del decreto dignità: il vicepremier Luigi Di Maio ha infatti detto stamattina che verrà discusso «nei prossimi giorni», confermando però che stasera si riunirà un Consiglio dei ministri per approvare le deleghe per i sottosegretari e un decreto per rinviare l'entrata in vigore dell'obbligo della
fatturazione elettronica per i benzinai. Potrebbe anche riprendere quota il tema della “pace fiscale”, particolarmente caro alla Lega di Salvini, per reperire le risorse necessarie.
2. Stretta sui contratti a termine
Sul fronte lavoro, l’ultima bozza del Dl conferma la libera stipulazione del primo contratto a tempo determinato di durata fino a 12 mesi senza causali, che scattano dal primo rinnovo. Con l’indicazione delle causali, già dal primo contratto sarà possibile apporre un termine fino a 36 mesi, per esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive. Oppure connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività.
O relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del Lavoro. Per ogni rinnovo, a partire dal secondo, si applicherà un costo contributivo crescente di 0,5 punti (la versione precedente del Dl prevedeva un aumento di 1 punto per ogni rinnovo a partire dal primo). Le proroghe scendono dalle attuali 5 a 4. Le nuove norme si applicano alla disciplina in corso, dunque, si specifica che non c’è un periodo transitorio. Che invece si applica ai contratti di somministrazione in corso.
3. Abolito lo staff leasing
Viene abolita la somministrazione a tempo indeterminato, e per quella a tempo determinato è previsto un costo contributivo crescente di 0,5 punti per ogni rinnovo, a partire dal secondo. Inoltre la somministrazione verrà conteggiata ai fini del raggiungimento del limite del 20% che si applica alle assunzioni con contratti a tempo determinato (oggi per la somministrazione i limiti di impiego vengono definiti dai contratti).«Se la nuova norma dovesse computare anche i Ctd per il lavoro stagionale nella percentuale del 20% - commenta Arturo Maresca (diritto del lavoro, Università La Sapienza) cosa mai accaduta nel nostro Paese, sarebbe impossibile gestire una serie di attività stagionali specialmente nelle Pmi che sono un pezzo fondamentale del sistema produttivo italiano».
4. Stop incentivi se si taglia il lavoro
Più pesanti del previsto le norme sulla tutela dell’occupazione nell’industria. La vera novità prescinde dalle delocalizzazioni ed è la revoca (totale o parziale in base alle situazioni e alle dimensioni) degli incentivi per le imprese che prima di 10 anni riducono l’occupazione nell’unità produttiva o attività interessata dall’aiuto. La norma si riferisce, va detto, agli aiuti di Stato «che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici» ma in un successivo comma si prevede l’applicazione anche pr altri aiuti: basta che la riduzione dell’occupazione (non c’è un minimo stabilito) abbia impatti industriali o economici, è il caso ad esempio degli incentivi alla ricerca.
5. Non si delocalizza dentro la Ue
Quanto invece alle delocalizzazioni, colpisce soprattutto l’estensione a operazioni che avvengono anche all’interno della Ue (le norme già esistenti si riferiscono invece ai Paesi extra Ue). Da vedere la sostenibilità della misura a Bruxelles. Il vincolo vale 10 anni anche in questo caso e il contributo deve essere restituito con gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell’erogazione e maggiorati fino a 5 punti. Non solo. Si applica anche una sanzione, da due a quattro volte l’importo indebitamente fruito (contributo, finanziamento agevolato, garanzia ecc.).
La norma, se confermata nella versione della bozza, sarebbe applicabile anche a interventi già in vigore. Confermata la stretta sull’iperammortamento fiscale di Industria 4.0 . Ci si rivolge soprattutto alle multinazionali: in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni e dei macchinari incentivati, l’impresa è tenuta a restituire - attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile - i benefici fiscali applicati nei periodi di imposta precedenti.
6. Bonus ricerca e sviluppo
Spunta, almeno nell'attuale versione del testo, anche una «stretta» retroattiva sul credito di imposta per la ricerca finalizzata ad evitare abusi. Si stabilisce che i costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri beni intangibili non assumono rilevanza se si tratta di operazioni infragruppo. In deroga allo Statuto del contribuente, la norma si applicherebbe a decorrere dal 2018 anche in relazione ai costi per investimenti già effettuati ma da calcolare per la media triennale (il bonus si basa sulla spesa incrementale rispetto al periodo 2012-2014).
7. Proroga della e-fattura
Restano tre misure fiscali che - in attesa delle necessarie coperture - vengono solo elencate nei titoli, a partire dal rinvio della fatturazione elettronica dei carburanti. Il governo punta alla proroga dal 1° luglio al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore della fattura elettronica per i benzinai, ma l’opzione secca si stima produrrà un mancato gettito per 200 milioni. Nella bozza compare anche il riferimento ai “correttivi allo split payment”. Nei piani del governo c’è un addio che, se limitato alla platea dei professionisti avrebbe un impatto di alcune decine di milioni, mentre sarebbe molto costoso se venisse esteso a tutti i fornitori. Il Dl fa riferimento allo spesometro, anche in questo caso senza alcuna indicazione operativa: si punta al superamento anticipato a settembre.
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