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Pensioni d’oro, «taglio» sopra i 4.500 euro. Cosa…

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esame la prossima settimana

Pensioni d’oro, «taglio» sopra i 4.500 euro. Cosa accadrà

Saranno ricalcolati con il metodo contributivo i trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili (finora si era parlato di 4mila). La proposta targata M5s-Lega, che sarà all’esame della commissione Lavoro della Camera dalla prossima settimana, propone infatti un meccanismo di ricalcolo per le cosiddette pensioni d’oro: sarà ricalcolata la quota retributiva delle pensioni e dei vitalizi di importo complessivo pari o superiore alla soglia di 90mila euro lordi annui.

E le risorse liberate saranno destinate alle pensioni di cittadinanza (integrazione delle pensioni minime e delle pensioni sociali). I trattamenti che oggi si attestano intorno ai 450 euro mensili saranno portati a quota 780 euro. I tagli partiranno dal primo gennaio 2019. «È un segnale importante nella nostra lotta agli sprechi - ha sottolineato la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Maria Pallini - si tratta di una misura necessaria per ristabilire il giusto equilibrio tra contributi versati e pensione ricevuta: non verrà dato nemmeno un euro in più di quello che è dovuto a ciascuno di questi pensionati».

GUARDA IL VIDEO - Pensioni d'oro: ricalcolo sopra i 4.500 euro mensili. Ecco come funzionerà

«Correttivo improntato a ragioni solidaristiche»
«Le misure introdotte - si legge nella proposta di legge C1071, primo firmatario Francesco D’Uva del M5S e secondo firmatario Riccardo Molinari della Lega - derivano dall’evidente necessità di apportare al settore pensionistico un correttivo improntato a ragioni solidaristiche e di equità sociale, ancor più urgente nell’attuale fase socio-economica del Paese». In dodici pagine, sette articoli e due tabelle (anno di decorrenza, età e coefficienti di trasformazione) viene indicato il percorso di ricalcolo. È illustrata la formula economica di calcolo che individua la riduzione della quota retributiva delle pensioni tagliate, che sarà differenziata in base alla decorrenza del trattamento pensionistico e all’età al momento dell’inizio della decorrenza della pensione. Il testo esamina varie casistiche per il ricalcolo: le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2019, i trattamenti anteriori al 1° gennaio 1996, i pensionamenti in età inferiore ai 57 anni.

Sotto la mannaia anche le pensioni degli organi costituzionali
Il testo prevede che il meccanismo di ricalcolo si applichi anche a organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, vale a dire il Quirinale, Parlamento, Governo, Corte costituzionale, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore della magistratura, Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro. Le misure devono essere recepite entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Il Fondo risparmio
Presso il ministero del lavoro viene istituito un Fondo risparmio nel quale confluiranno i risparmi derivanti dal ricalcolo. Sarà un decreto Lavoro/Economia a stabilire le modalità di attuazione e di gestione del Fondo, nonché la destinazione degli aumenti alle pensioni minime e sociali fino alla capienza dei risparmi ottenuti.

La clausola di salvaguardia
È anche prevista una clausola di salvaguardia, come correttivo agli effetti di applicazione del ricalcolo, «in assenza della quale la riduzione della quota contributiva potrebbe portare l'ammontare dei trattamenti pensionistici o degli assegni vitalizi incisi al di sotto di altri trattamenti» la cui cifra complessiva netta mensile sia di poco al di sotto dei 4.500 euro netti mensili.

Il taglio ai sindacalisti
Un articolo rimedia alla disparità di trattamento riportando a un regime di equità l’applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori delle organizzazioni sindacali.

Nessun ricalcolo per invalidi, inabili e trattamenti ai superstiti di vittime del dovere o di azioni terroristiche
L'articolo 6 esclude dall'applicazione del ricalcolo soggetti svantaggiati per la loro condizione di invalidità o inabilità o trattamenti ai superstiti di vittime del dovere o di azioni terroristiche. L’entrata in vigore è prevista per il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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