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Condono fiscale: 12 domande e 12 risposte su sanatorie, liti e…

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l’esperto risponde

Condono fiscale: 12 domande e 12 risposte su sanatorie, liti e rottamazioni

1) Domanda
Il 28 settembre 2018 mi è stato consegnato un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con rilievi in materia Iva, Irap e redditi per gli anni dal 2014 al 2017. Desidero sapere se posso avvalermi della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, di cui al decreto sulla cosiddetta “pace fiscale”.
Risposta
Pvc definibili se non è notificato l'avviso di accertamento
La risposta è affermativa. È infatti stabilito che il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e Iva. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Per avvalersi della definizione agevolata si dovranno presentare le relative dichiarazioni entro il 31 maggio 2019.

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2) Domanda
Il 21 settembre 2018 mi è stato consegnato un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con rilievi in materia Iva, Irap e redditi per gli anni dal 2015 al 2016. Desidero sapere che cosa potrei risparmiare, accettando integralmente i rilievi della Finanza.
Risposta
Sui verbali condonati stop a sanzioni e interessi
Il contribuente che definisce il contenuto integrale del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, deve pagare tutte le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative alle violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il richiamato comma 2 dispone che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3,5% annuo, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il comma 3 stabilisce che entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
Il comma 4 dispone che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni sul cosiddetto “lieve inadempimento” di cui all'articolo 15 – ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Esso stabilisce che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
-insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro;
-tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti spettanti al contribuente, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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3) Domanda
Nel 2018 mi è stato consegnato un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con rilievi in materia Iva, Irap e redditi per gli anni dal 2014 al 2015. Se non presento la dichiarazione di definizione agevolata, i termini per gli accertamenti sono prorogati di due anni?
Risposta
Termini accertamento allungati di 2 anni per chi non chiude i verbali
La risposta è affermativa. È infatti stabilito che, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Di norma, per le imposte sui redditi, Iva e Irap, fino al periodo d'imposta relativo al 2015, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione. Con la proroga di due anni, per le imposte sui redditi, Iva e Irap, fino al periodo d'imposta relativo al 2015, gli accertamenti potranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: sesto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.

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4) Domanda
Il 15 ottobre 2018 mi è stato notificato un avviso di accertamento per l'anno 2013. Posso definirlo senza pagare sanzioni e interessi?
Risposta
Accertamenti impugnabili definibili senza sanzioni e interessi

La risposta è affermativa. Il contribuente può avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Essa prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in esame, considerato che l'accertamento è stato notificato il 15 ottobre 2018, il contribuente potrà definire l'accertamento entro il termine più ampio, cioè entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto, e, quindi, entro il 14 dicembre 2018.

5) Domanda
Nel mese di ottobre 2018 mi è stato notificato un invito al contraddittorio in materia di studi di settore per l'anno 2014. Considerato che la pretesa dell'ufficio non è elevata, di circa 3mila euro, più sanzioni e interessi, in totale circa 7mila euro, vorrei sapere se e come posso definirlo, anche per evitare le incertezze del contenzioso.
Risposta
Inviti al contraddittorio definibili in tempi sprint
Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
Questo significa che se, ad esempio, il decreto entrerà in vigore il 24 ottobre 2018, il contribuente potrà definire l'invito al contraddittorio entro il 23 novembre 2018, pagando le sole imposte chieste con l'invito.

6) Domanda
Vorrei sapere se posso avvalermi della rottamazione delle cartelle, cosiddetta rottamazione ter, non avendo presentato alcuna domanda per le due precedenti rottamazioni.
Risposta
Rottamazione ter “aperta” a chi non si è avvalso delle precedenti
La risposta è affermativa. Il contribuente, che non si è avvalso di alcuna delle due precedenti rottamazioni, può avvalersi della terza rottamazione. Il termine per presentare l'istanza della rottamazione ter è il 30 aprile 2019. Entro questo termine, è possibile integrare la dichiarazione presentata anteriormente al 30 aprile 2019. L'agente della riscossione comunica le somme da pagare entro la fine di giugno 2019. I debiti, diversi da quelli dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, o le sanzioni e le somme aggiuntive, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:
•affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
•maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme affidate e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

7) Domanda
Mi sono avvalso della prima rottamazione, ma non ho pagato le rate che avrei dovuto pagare. Vorrei sapere se posso avvalermi della rottamazione terza edizione.
Risposta
La risposta è affermativa. I contribuenti che hanno presentato l'istanza per la prima rottamazione, entro il 21 aprile 2017, che non sono riusciti a rispettare le scadenze di legge e non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini della rottamazione bis, con la sola eccezione dei debitori che non avevano pagato le rate scadute a fine 2016 di precedenti dilazioni, potranno aderire alla rottamazione ter. Con la terza rottamazione, i contribuenti, che non hanno rispettato le scadenze, sono ammessi ai benefici di legge, senza alcuna condizione.
È infatti stabilito che possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese a norma:
a)dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (prima rottamazione), per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute;
b)dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (seconda rottamazione), per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

8) Domanda
Mi sono avvalso della seconda rottamazione, ma non ho pagato le rate che avrei dovuto pagare. Vorrei sapere se posso avvalermi della rottamazione terza edizione.
Risposta
Rimedio entro il 7 dicembre per le rate dimenticate
La risposta è affermativa. I carichi che potevano rientrare nella seconda definizione erano: a) quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017; b) quelli ante 2016 non inclusi nella precedente domanda di sanatoria; c) quelli ante 2016 inclusi in una precedente istanza rigettata per mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016. In quest'ultimo caso, se il debitore non ha pagato le rate scadute a fine 2016 entro lo scorso luglio, lo stesso è ammesso senza condizioni alla rottamazione ter per l'intero carico dovuto. Nei casi sopra indicati sub a) e b), la possibilità di confluire nella rottamazione ter è subordinata alla condizione di pagare tutte le rate scadute a fine ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018. Si tratta di una rimessione in termini, che vale anche per chi non ha pagato alla scadenza originaria, che rappresenta la porta d'accesso alla nuova definizione agevolata. Se si rispetta questa condizione, il residuo 20% dovuto potrà essere pagato in cinque anni, con due rate annuali scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019. In questo caso, si applicano gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. Gli importi che potranno beneficiare del prolungamento della scadenza rappresentano il 40% del totale, cioè le rate che in origine scadevano nei mesi di novembre 2018 e febbraio 2019. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite.

9) Domanda
Mi è stato riferito che entro il 31 dicembre 2018 saranno automaticamente annullati tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro. Poiché nel passato ho ricevuto diverse cartelle di singoli carichi di ammontare non superiore a mille euro, per tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef, addizionali regionali e comunali, o altri tributi e balzelli vari, volevo sapere se tutte queste cartelle saranno cancellate.
Risposta
Cancellati i vecchi debiti fino a mille euro
La risposta è affermativa. Entro il 31 dicembre 2018 saranno automaticamente annullati tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro. Per migliorare l'attività degli agenti della riscossione, sarà realizzata una operazione contabile di “pulizia del magazzino”, annullando i vecchi debiti a ruolo non incassati, di importo residuo non superiore a mille euro. È con queste parole, “pulizia del magazzino”, che il nuovo Governo giustifica l'operazione, dando un colpo di spugna lungo 11 anni, annullando automaticamente i debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Per “carico”, si intende la singola partita di ruolo, cioè l'insieme delle singole voci, per tributo, sanzioni, interessi, eccetera, unitariamente riconducibili a uno specifico debito del contribuente. Il colpo di spugna è un regalo per i contribuenti che negli anni dal 2000 al 2010 hanno ricevuto cartelle di pagamento per importi non superiore a mille euro e non le hanno pagate, fidando nel vecchio detto che “per pagare e per morire, c'è sempre tempo”. Si pensi ai contribuenti che, magari per mancanza di soldi, non hanno pagato dal 2000 al 2010 centinaia di cartelle di singoli carichi di ammontare non superiore a mille euro, per tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef, addizionali regionali e comunali, o altri tributi e balzelli vari. Grazie alla cosiddetta “pulizia del magazzino” disposta dal nuovo Governo, essi si vedranno cancellati tutti i debiti risultanti dai singoli crediti affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'importo del debito residuo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per debito di importo residuo fino a mille euro, si devono intendere anche le cartelle di ammontare superiore a mille euro, per le quali sono stati effettuati dei versamenti, che hanno ridotto il debito nel limite di mille euro.

10) Domanda
Vorrei sapere come saranno annullati i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro.
Risposta
Le regole per cancellare i debiti fino a mille euro
La cancellazione dei vecchi debiti a ruolo è disciplinata da un articolo del decreto fiscale che ha per titolo “stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010”. I contribuenti si vedranno cancellare tutti i debiti risultanti dai singoli crediti affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'importo del debito residuo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. È stabilito che l'annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Con riferimento ai debiti che saranno annullati:
le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge restano definitivamente acquisite;
le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto legge sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.
Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione ai debiti annullati, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000 -2013, quelli dei Comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il rimborso sarà effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, la richiesta del rimborso dovrà essere presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e negli stessi termini sopra specificati.
Sono esclusi dalla cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- risorse proprie tradizionali;
-Iva riscossa all'importazione;
-somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
-crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
-multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
I predetti carichi, pertanto, resteranno in affidamento agli agenti della riscossione, che potranno continuare le loro operazioni di riscossione, comprese le procedure esecutive a tutela del credito.

11) Domanda
A seguito degli annullamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a mille euro, i contribuenti potrebbero avere rimborsate le somme pagate entro il 31 dicembre 2018?
Risposta
La cancellazione dei ruoli può comportare un rimborso
La risposta è affermativa. La norma sulla cancellazione dei debiti a ruolo, d'importo residuo non superiore a mille euro, prevede anche la possibilità di ricevere dei rimborsi, nel caso di pagamenti successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018. È infatti stabilito che le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto legge sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate. Questo significa che, se il beneficiario della cancellazione dei debiti residui fino a mille euro, oltre ai debiti cancellati, non ha nulla da corrispondere all'agente della riscossione, ma, con riferimento ai debiti cancellati, esegue dei pagamenti dopo l'entrata in vigore del decreto legge, le somme pagate gli dovranno essere rimborsate.
È inoltre disposto che l'agente della riscossione presenta all'ente creditore, può essere l'agenzia delle Entrate, un Comune o altro ente impositore, richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare ai predetti Enti.

12) Domanda
Vorrei sapere come si potranno chiudere le liti pendenti con l'agenzia delle Entrate.
Risposta
Come si chiudono le liti con l'agenzia delle entrate
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546. Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni. In caso di liti relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma delle sanzioni.
In caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. La norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

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