Nella bozza di manovra spunta uno sgravio fino a 8mila euro, per 12 mesi, per chi assume a tempo indeterminato «giovani eccellenze».
A chi spetta il bonus
I beneficiari della misura sono due categorie. La prima, i giovani in possesso di laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio
2018 al 30 giugno 2019, con 110 e lode ed entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno
d’età. La seconda: il bonus scatterà anche per chi stabilizza dottorati di ricerca, ottenuti dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno
2019, prima del compimento dei 34 anni. Il titolo di laurea o di dottorato debbono essere rilasciati da università statali
e non legalmente riconosciute. Sono esclusi gli atenei telematici.
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Assunzioni nel 2019
Le assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle imprese, debbono avvenire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Sul piatto ci sono 35 milioni per il 2019 e 35 milioni per il 2020.
La misura dell’incentivo
Il bonus, come detto, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite
massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.
Le altre regole
L’esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto subordinato di tipo indeterminato. In
tal caso, il limite massimo dell’incentivo è proporzionalmente ridotto. L’incentivo si applica anche nei casi di trasformazione,
avvenuta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Norma anti-abusi
L’esonero, è scritto ancora nella bozza di manovra, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai
datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva per la quale si intende procedere all’assunzione.
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto mediante l’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. L’esonero è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
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