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Per iscriversi all’università non basta il diploma di massofisioterapista

Per iscriversi al corso di laurea in fisioterapia non basta possedere il diploma triennale di massofisioterapista. E questo anche se si può vantare, in aggiunta, un diploma quinquennale di scuola superiore. A scrivere la parola “fine” su una vicenda articolata dal punto di vista normativo è stata l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chiamata in causa da due diverse ordinanze di rimessione della sesta sezione, dopo che sulla questione erano intervenute, con diversi esiti, anche più decisioni dei Tar.

Il nodo da sciogliere
Il problema nasce con la richiesta avanzata all’università da alcuni diplomati in massofisioterapia - titolo conseguito dopo la frequenza dei corsi triennali previsti dalla legge 403/1971 - di essere ammessi direttamente al terzo anno della laurea in fisioterapia. Gli atenei avevano detto di “no”, facendo presente che per l’iscrizione al corso di laurea si deve superare il test di ingresso, essendo la laurea in fisioterapia a numero chiuso.

Botta e risposta
A questo punto si innesca il contenzioso, che coinvolge più Tar, i quali prendono strade differenti. La questione arriva, dunque, al Consiglio di Stato. In quella sede, gli atenei ribadiscono la loro posizione, aggiungendo che, oltre alla necessità di superare i test di ingresso (a prescindere dall’anno in cui ci si iscrive), per accedere ai corsi di laurea è comunque necessario il possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore, mentre ai corsi di formazione in massofisioterapia previsti dalla legge 403 ci si poteva iscrivere una volta assolto l’obbligo scolastico. Obiezione alla quale i professionisti rispondono producendo davanti alla sesta sezione del Consiglio di Stato, alla quale la causa è stata assegnata, anche i diplomi quinquennali.

La matassa normativa
Il primo dubbio a cui i giudici di Palazzo di Spada sono chiamati a rispondere è capire se il diploma triennale in massofisioterapia consente, da solo, l’accesso al corso di laurea in fisioterapia e se ci si può iscrivere senza sostenere il test di ingresso. Per venirne a capo si deve ricostruire - come spesso accade in questi frangenti - una situazione piuttosto articolata da un punto di vista normativo, che ha visto il susseguirsi negli anni di diverse disposizioni. Il quadro che ne deriva si presta a diverse interpretazioni e, pertanto, la questione viene rimessa all’Adunanza plenaria.

L’equipollenza dei titoli
I giudici del massimo consesso del Consiglio di Stato partono nella loro disamina (decisione 16/2018; presidente Patroni Griffi, relatore Sabatino) con lo stabilere che per l’iscrizione a un corso di laurea, quale esso sia, è necessario possedere il diploma quinquennale. L’altro passo è capire se il titolo di massofisioterapista può, seppure conseguito in tre anni, essere considerato equipollente al diploma quinquennale. La risposta è negativa. Va, però, ricordato che i richiedenti hanno dimostrato di possedere anche il diploma di scuola superiore. Si pone, pertanto, un’ulteriore domanda: l’unione dei due titoli permette di iscriversi al corso di laurea in fisiterapia senza sostenere i test di ingresso, accedendo direttamente - come chiedevano i professionisti - al terzo anno?

Le ragioni del test d’ingresso
Se la ragione del test di ingresso fosse solo quella - come sostenevano i richiedenti - di accertare la predisposizione del candidato alle materie del corso di laurea, allora non ci sarebbero dubbi che per i massofisioterapisti tale sbarramento sarebbe superfluo, perché loro già si sono cimentati con quei temi. Però, le selezioni preliminari - chiarisce l’Aduanza plenaria - hanno anche altri obiettivi, tra i quali, oltre a verificare la sussistenza dei requisiti culturali, anche quello di garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei e consentire la circolazione nell’ambito della Ue delle qualifiche conseguite.

L’ultimo atto del contenzioso
La conclusione, pertanto, è, scrivono i giudici, che «il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale».

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