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regionali il 10 febbraio

Regionali in Abruzzo, no al voto disgiunto e sì alla doppia preferenza: ecco come si vota

Niente voto disgiunto, doppia preferenza di genere, croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due, soglia di sbarramento al 4% per le liste singole (2% per quelle coalizzate). Il sistema di voto in Abruzzo, chiamato il 10 febbraio, dalle 7 alle 23, all’elezione del nuovo presidente della Regione e del consiglio regionale, garantisce all’elettore tre opzioni, ognuna con un effetto diverso.

Scheda unica per consiglio e presidente
Come in altre Regioni, tuttavia, la votazione per l'elezione del presidente della Regione e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda riporta nome e cognome dei candidati alla carica di presidente, nonché i contrassegni delle liste (o della lista singola) che lo appoggiano, affiancati da due righe per esprimere l’eventuale voto di preferenza.

GUARDA IL VIDEO: Regionali in Abruzzo, come si vota e gli errori da evitare

Opzione voto solo al candidato presidente
Si può votare per il candidato presidente. In questo caso, il voto non si estende alle liste collegate (o alla lista singola collegata). Un meccanismo diverso rispetto a quello con cui si è votato nelle politiche del 4 marzo 2018, dove il voto dato solo al candidato nel collegio uninominale si estendeva anche alle liste, in proporzione ai voti da queste ottenuti.

Voto solo al candidato presidente

Il voto a presidente e a una lista collegata
Si può votare per un candidato presidente e per una lista, tracciando un segno sul nome del candidato presidente e un segno sul simbolo della lista collegata (o una sola delle più liste collegate). In questo caso, l'elettore sceglie di premiare non solo il candidato governatore, ma anche una delle liste che lo appoggiano (una opzione che ha tanto più valore quando a sostenere un aspirante presidente della Regione ci siano più partiti). Se un elettore vota per più liste collegate allo stesso candidato presidente, il voto è attribuito solo al candidato presidente.

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Croce solo sulla lista e no al voto disgiunto
Nel caso in cui l’elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di presidente della Regione con la stessa collegato. La legge regionale del 2013 ha abolito la possibilità del voto disgiunto (opzione presente invece in altri sistemi elettorali regionali, come Lazio e Lombardia, e nella legge elettorale per i comuni): è nullo il voto di chi traccia una croce su una lista e un’altra croce sul nome di un candidato presidente della Regione non collegato alla lista votata.

Voto solo alla lista

Possibile la doppia preferenza di genere
L’elettore ha la possibilità di scrivere, accanto al simbolo di una lista, due nomi di candidati consiglieri regionali a cui vuole esprimere la propria preferenza. Tuttavia, i due candidati devono essere di sesso diverso (uno maschio e uno femmina), altrimenti la seconda preferenza viene annullata. Nel caso in cui si scrivano solo i cognomi (o i nomi e cognomi) dei candidati consiglieri a cui si dà la preferenza, il voto si estende anche alla lista e al candidato presidente sostenuto da quella lista.

Doppia preferenza di genere

L’attribuzione dei seggi
Il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 31 (di questi, uno è il presidente della Regione eletto e un’altro è il candidato presidente secondo classificato). Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Il territorio è suddiviso in 4 circoscrizioni elettorali: alla circoscrizione elettorale di Chieti sono assegnati 8 seggi; all’Aquila, Pescara e Teramo sono assegnati 7 seggi per ciascuna circoscrizione.

Le due soglie di sbarramento
Vengono ammesse alla ripartizione le liste che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti su base regionale, oppure che abbiano ottenuto almeno il 2% e facciano parte di una coalizione che ha superato il 4%.

Premio di maggioranza al 60%
Governabilità assicurata con un robusto il premio di maggioranza per la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente. Alla lista, o coalizione di liste, che appoggiano il candidato presidente eletto viene garantito un numero minimo di 17 seggi (circa il 60% del totale). Tuttavia, per garantire una rappresentanza minima alle opposizioni, la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente non possono superare i 19 seggi (non si può quindi superare il 65%).

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