È legge la modifica al codice penale sul voto di scambio politico mafioso. L'articolo unico - che ha avuto il via libera
definitivo del Senato il 14 maggio con 157 sì, 81 no e 2 astenuti (hanno votato contro Pd e Fi) - punisce con la reclusione
da 10 a 15 anni (stessa pena prevista per l'associazione mafiosa dall'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale) l’accettazione,
diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque
altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale. I voti devono essere
procurati: da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose oppure mediante modalità mafiose.
Se la promessa proviene da mafiosi
Rispetto alla normativa applicata finora il provvedimento - primo firmatario Michele Giarrusso del M5s - estende la punibilità
anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari. La legge estende la
condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga
da «soggetti appartenenti alle associazioni» mafiose.
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Reclusione da 10 a 15 anni
Viene ampliato l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni
altra utilità, ma anche «la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa». Viene inasprita
la pena che passa dalla reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 10 a 15 anni. Stessa sanzione per chi promette - direttamente
o a mezzo di intermediari di procacciare i suffragi.
L’aggravante se il politico viene eletto
È prevista un'aggravante: se chi ha concluso l'accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale
politico mafioso è aumentata della metà. L’applicazione dell'aggravante potrebbe così comportare pene più elevate nei confronti
del patto elettorale politico-mafioso rispetto sia al concorso esterno, sia alla partecipazione associativa e alla direzione
associativa (punita con la reclusione da 12 a 18 anni). Ai quindici anni di carcere previsti dalla normativa vigente si aggiungono
dunque “aggravanti speciali” per i politici che vengono eletti grazie allo scambio che rischiano fino a 22 anni e mezzo di
carcere.
Interdizione perpetua dai pubblici uffici
Prevista l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per questo
reato.
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