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Carige: ecco le mosse per salvare i propri risparmi

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Carige: ecco le mosse per salvare i propri risparmi

Il decreto salva-Carige è arrivato in Gazzetta ufficiale con la data dell’8 gennaio 2019. Il decreto prevede la garanzia dello Stato sulle nuove emissioni di bond, fino a un valore nominale di 3 miliardi e la copertura per la sottoscrizione di azioni volte al rafforzamento patrimoniale dell’istituto di credito, tramite un fondo con una dotazione di 1,3 miliardi. «Misure che riguardano prodotti finanziari di prossima emissione – spiega l’avvocato modenese Letizia Vescovini –, infatti a seguito del provvedimento di Consob dello scorso 2 gennaio, le negoziazioni delle azioni già sottoscritte il cui valore è stato pressoché azzerato, sono sospese a tempo indeterminato e sarà così cristallizzata la loro perdita di valore sino a quando non saranno adottati provvedimenti diversi».

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La continuità di Banca Carige e la differenza con le due venete

Una buona notizia per i risparmiatori in possesso di vecchi titoli però potrebbe esserci: «L’aspetto positivo, se uno lo vuole trovare - afferma Vescovini -, è che banca Carige, pur in amministrazione straordinaria a seguito del provvedimento dello scorso 2 gennaio della Bce, esiste ancora.
A differenza di quanto è accaduto con le due popolari venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le 4 risolte (Etruria, Marche, Carife, Carichieti). Quest’ultime erano state poste in LCA e hanno lasciato privi di interlocutori i risparmiatori che avevano investito nei titoli delle relative banche; per i risparmiatori Carige, che hanno subito una perdita, è possibile di agire nei confronti della banca stessa che rimane legittimata passivamente per le richieste restitutorie o risarcitorie degli azionisti/obbligazionisti».

Il caso Mps

Vescovini ricorda quanto accaduto agli obbligazionisti subordinati di Banca Mps. Per questi con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (Mef) del 27 luglio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 luglio 2017) venne disposta la conversione in azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena, dei titoli subordinati indicati nell’art. 23 comma 3 del Decreto Legge 23 dicembre 2016 n. 237, convertito in legge il 17 febbraio 2017 n. 15 e successive modificazioni (“decreto Legge 237”) con il cosiddetto “Burden Sharing” che ha comportato la riduzione del valore nominale delle azioni e la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni. «Gli obbligazionisti subordinati che hanno subito la conversione in azioni e una rilevante perdita del valore dell’investimento - spiega l’avvocato - possono però agire nei confronti della banca per ottenere il risarcimento anche tramite l’arbitro per le controversie finanziarie (Acf)». La situazione per questi risparmiatori, come detto, è che Consob ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani dei titoli emessi o garantiti da banca Carige. «Con il “congelamento” disposto da Consob non sarà possibile - ricorda Vescovini -vendere/acquistare i titoli Carige sino a quando non sarà adottato un diverso provvedimento. Ricordiamo che l’ultimo valore delle azioni Carige era di un millesimo di euro: le azioni Carige sono state sostanzialmente azzerate ma la banca pur in amministrazione straordinaria è ancora in vita». Inoltre per quanto riguarda le obbligazioni subordinate, già a dicembre 2017 era stata disposta la conversione in obbligazioni senior, nel caso di “Obbligazionisti Idonei” (ossia con capitale di scambio su singola serie superiore ad € 100.000).

Le mosse per recuperare i risparmi

Cosa fare allora se si vuole procedere per recuperare i propri risparmi? «Il mio consiglio - spiega Vescovini - è procedere tempestivamente con la costituzione in mora della banca, contestando formalmente la perdita subita e formulando la richiesta di risarcimento del danno. Questo passaggio è fondamentale per consentire all’azionista e/o all’obbligazionista di poter opporre (far valere) la sua richiesta risarcitoria a eventuali acquirenti di Carige e/o a procedure che dovessero essere in futuro adottate». Per capire come muoversi in questa fase, occorre fare riferimento agli orientamenti che hanno adottato i giudici dopo la risoluzione delle quattro banche avvenuta a novembre del 2015 (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti) e la messa in liquidazione coatta amministrativa delle due banche popolari venete (la Popolare di Vicenza e Veneto Banca). In questo caso, afferma Vescovini: «i giudici hanno posto in evidenza come sia un presupposto fondamentale per ogni ulteriore iniziativa risarcitoria o restitutoria, l’aver preventivamente formalizzato la richiesta di risarcimento all’istituto di credito». In ogni vicenda di questo tipo c’è poi da tenere presente che una parte importante della possibilità per il risparmiatore di vedere risolte le proprie ragioni è legata a una corretta predisposizione della documentazione necessaria. Spesso però i risparmiatori non sono in grado di ricostruire tutti i passaggi relativi al proprio rapporto con l’intermediario. Per questo motivo, spiega Vescovini: «Contestualmente sarebbe opportuno richiedere alla banca la documentazione relativa a tali investimenti che però invito a predisporre in modo specifico e dettagliato in base a quanto è necessario per imbastire la linea difensiva».

Un’ipotesi da verificare

Certo potrebbero essere previsti dal legislatore risarcimenti generalizzati, legati al semplice possesso del titolo al momento della messa in liquidazione della banca interessata. Si tratta, però, di una procedura sulla quale sono stati sollevati molteplici dubbi (si veda Plus24 di sabato 29 dicembre) e che potrebbe non superare indenne il vaglio della commissione Ue. Potrebbe, infatti, trattarsi di regole in contrasto con quelle europee sulla risoluzione delle banche (Direttiva Brrd). Nei prossimi mesi ovviamente si vedrà la risposta della Commissione Ue alle misure della legge di Bilancio e si potrà capire che misure adottare in altri casi.

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