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Dai rischi alla trasparenza, che cosa chiede la vigilanza ai fondi pensione

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Dai rischi alla trasparenza, che cosa chiede la vigilanza ai fondi pensione

(Imagoeconomica)
(Imagoeconomica)

Erano attese da settimane. Sono le direttive della Covip, l’authority di vigilanza della previdenza integrativa, che rendono applicabili le norme europee della direttiva Iorp2. Un provvedimento quest’ultimo che ha profondamente modificato la riforma Maroni 252/2005 sulla previdenza complementare. Qui siamo in grande di anticipare il documento in bozza della Covip che nei prossimi giorni incontrerà i fondi pensione e le associazioni del settore per discutere del provvedimento. Nelle direttive si precisa che la prima pubblicazione del “documento sul sistema di governo “, tra le parti più importanti del testo, «andrà effettuata nel 2020 unitamente al bilancio per il 2019»

Funzioni fondamentali
Fra le novità della nuova normativa c’è l’art. 5-bis che «elenca le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si devono dotare. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale». Nello specifico «le prime due funzioni, di gestione dei rischi e di revisione interna devono essere attivate pertanto in tutti i predetti fondi, mentre la funzione attuariale è obbligatoria solo per quei fondi pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto». Da segnalare che l’istituzione delle predette funzioni va «formalizzata in una specifica delibera dell’organo di amministrazione, che ne definisca quantomeno le responsabilità, i compiti e la frequenza della reportistica e il soggetto cui riferire all’interno del fondo».

Inoltre la funzione di gestione dei rischi e quella attuariale possono essere attribuite, si legge nella bozza delle direttive Covip, «anche a un membro dell’organo di amministrazione se ciò risulta appropriato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività da svolgere, se il soggetto è in possesso dei prescritti requisiti, valutando, in ogni caso, l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche in relazione alle eventuali deleghe di cui è titolare».

Sistema di gestione dei rischi e fattore Esg
A proposito del sistema di gestione dei rischi, viene spiegato che «i profili più strettamente operativi di monitoraggio e di gestione corrente dei rischi non devono invece necessariamente far capo a un’unica unità o a un unico soggetto, ben potendo essere articolati su più strutture o su più soggetti, integrati nella complessiva struttura organizzativa del fondo».

Per quanto riguarda i rischi Esg (ambiente, sociale e governance) viene spiegato che «nel complesso la normativa intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l’integrazione dei fattori Esg, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento». Inoltre è previsto che «i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori Esg (art. 6, comma 14)». Non basta però. La Covip infatti evidenzia , se ve ne fosse ancora bisogno che «circa i bilanci e i rendiconti il Decreto richiede che negli stessi sia dato conto se e in quale misura si siano presi in considerazione fattori Esg nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio (art. 17-bis, comma 5). Si ritiene che tale novità debba essere tenuta in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all’anno 2019».

Piccoli fondi e comunicazioni
Poi ci sono delle specifiche per quanto riguarda i fondi pensione con meno di mille iscritti. Per quanto riguarda «gli obblighi informativi nei riguardi dei potenziali aderenti» relativi alla deliberazione Covip del 25 maggio 2016 ( “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”), «sono ora da intendersi estesi anche ai fondi pensione preesistenti a contribuzione definita, che siano aperti alla raccolta di nuove adesioni, secondo i seguenti criteri: i fondi con meno di 1.000 iscritti attivi alla fine dell'anno precedente dovranno predisporre solo la sezione I “Informazioni chiave per l’aderente”, mentre i fondi con almeno 1.000 iscritti attivi predisporranno l’intera Nota informativa».

Norme di carattere penale
Nelle direttive Covip, infine, per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia «che tra i soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli obblighi relativi alle rispettive competenze».

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