ABUSO DEL DIRITTO

Da valutare le scissioni con immobili

In tema di abuso del diritto nelle operazioni straordinarie, le interpretazioni offerte dall’agenzia delle Entrate raggiungono conclusioni radicalmente diverse a seconda che le società interessate possiedano aziende o immobili. La differenza è stata rimarcata inizialmente dalla risoluzione 97/E del 25 luglio 2017: in essa l’Agenzia ha escluso l’elusività della scissione parziale proporzionale (a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione di gestione di beni immobili) seguita dalla cessione delle partecipazioni della società scissa, rimasta titolare del complesso aziendale.

L’amministrazione, dopo aver ricordato che la circolazione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) può avvenire alternativamente mediante una cessione diretta o una cessione indiretta (cessione delle partecipazioni), ha evidenziato che i regimi fiscali di queste due ipotesi sono alternativi e hanno pari dignità fiscale. Non solo: l’Agenzia si spinge fino al punto di affermare che «non può imporsi a una persona fisica interessata alla monetizzazione dell’azienda (o di un ramo di essa), di cui è titolare una società dalla stessa partecipata, di far circolare l’azienda (o un ramo di essa) esclusivamente attraverso la sua cessione c.d. diretta da parte della società partecipata, con un aggravio fiscale relativo alla doppia imposizione che incide, una volta, in capo all’ente societario (sulla plusvalenza da cessione) e, un’altra volta, in capo alla persona fisica-socio (sulla distribuzione degli utili afferenti a detta cessione)».

Questa (corretta) conclusione non vale, però, se ad essere ceduta dopo la scissione è la società immobiliare, nel qual caso potrebbe essere applicabile la normativa sull’abuso del diritto. Questo però stride con la premessa di partenza, enunciata dall’Agenzia stessa, secondo cui il risparmio di imposta derivante dalla cessione delle partecipazioni non è mai contrario alle norme del sistema, essendo controbilanciato dal mancato riconoscimento del costo fiscale dei beni in capo all’acquirente. Se viene ceduta una società immobiliare, infatti, gli immobili rimangono in regime di impresa e le relative plusvalenze al momento del realizzo dovranno scontare la stessa tassazione (aspetto peraltro sottolineato dalla stessa Agenzia in molte delle recenti risposte ad interpelli in tema di scissione non proporzionale di società immobiliari).

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