CONTABILITà

Derivazione rafforzata: risolti i dubbi

La derivazione rafforzata è una delle novità fiscali conseguenti al debutto, dall’esercizio 2016, delle norme in materia di bilancio introdotte dal decreto 139/15.

L’istituto, per l’articolo 83 del Tuir, si applica alla “qualificazione” che consiste nell’esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano. Il passo successivo riguarda la “classificazione” delle operazioni che comporta l’individuazione degli effetti contabili: infine, “l’imputazione temporale” riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. Tuttavia, in alcuni casi, la derivazione rafforzata è richiamata in modo improprio, o quantomeno non pertinente, perché molte situazioni che si vorrebbero far rientrare in tale ambito erano fiscalmente già risolte e pertanto valide anche per le micro-imprese alle quali non si applica la derivazione rafforzata. Infatti, nell’articolo 83 del Tuir prima della derivazione rafforzata esisteva, ed esiste tutt’ora, la derivazione semplice in base alla quale il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dalle norme fiscali. Questo significa che se non esistono norme fiscali in contrasto con le regole di redazione del bilancio, fiscalmente valgono queste ultime.

Nel corso del 2018 in alcuni interpelli presentati dalle imprese, la derivazione rafforzata è citata in modo quantomeno ridondante, perché le situazioni descritte e portate all’attenzione dell’agenzia delle Entrate sono tranquillamente risolvibili in base alla derivazione semplice.

In alcuni casi le imprese hanno premesso di non essere “micro” perché, in tal caso, la derivazione rafforzata non si applica: tuttavia, generalmente, la fattispecie rappresentata, come detto, è risolvibile in base alla derivazione semplice, pertanto valida anche per le micro-imprese. Per esempio, nella risposta all’interpello n. 100 del 2018 il principio di competenza si rispetta utilizzando i risconti. Non deve trarre in inganno la soluzione prospettata dall’impresa che richiamava i principi contabili internazionali i quali possono essere presi a riferimento solo se risultano conformi all’Oic 11 e non vi sono altri Oic applicabili in via analogica.

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