CRISI D’IMPRESA

Fallimento addio, ora si previene

La riforma della crisi d’impresa cancella l’espressione “fallimento” considerata negativa e screditante per chi lo subisce e introduce una procedura d’allerta e di composizione assistita della crisi, che costituisce l’innovazione più interessante e significativa. L’allerta poggia su due pilastri: gli obblighi di segnalazione posti in capo a determinati soggetti e gli obblighi organizzativi posti in capo all’imprenditore. Infatti si integra l’articolo 2086 Codice civile obbligando l’imprenditore non individuale, a implementare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e ad attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi. A ciò si aggiungono particolari oneri di segnalazione in capo ad alcuni soggetti qualificati (organo di controllo, revisore, creditori pubblici) in presenza di indizi di crisi quali gli squilibri di natura patrimoniale, reddituale e finanziario rilevabili attraverso appositi indici la cui elaborazione è demandata al Cndcec.

Il legislatore indica quali soggetti chiamati ad intercettare i segnali di crisi, l’organo di controllo societario (collegio sindacale o sindaco unico) e il revisore legale, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni. Tali soggetti hanno infatti l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, nonché se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi di mancata risposta degli amministratori, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’Ocri.

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