PATTO DI FAMIGLIA

Il Fisco frena i passaggi d’azienda

Il patto di famiglia è il contratto con il quale il titolare di un’azienda (o di una quota di partecipazione al capitale di una società) trasferisce l’azienda (o la quota) a un suo discendente; e costui, a sua volta, liquida i suoi fratelli e il coniuge dell’imprenditore con il versamento di una somma concordata come satisfattiva degli interessi di questi soggetti che vengono così liquidati.

Il trattamento tributario di questo pagamento tra fratelli è stato oggetto della prima pronuncia giurisprudenziale emanata in tema di patto di famiglia (e cioè dal 2006), eccetto un provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia del 19 luglio 2012 che ha autorizzato un soggetto interdetto a partecipare alla stipula di un patto di famiglia. Si tratta dell’ordinanza della Cassazione n. 32873 del 19 dicembre 2018, con la quale la “compensazione” tra fratelli è stata ritenuta quale una donazione che vedesse come donante l’assegnatario dell’azienda e come donatario il legittimario non assegnatario.

Questa conclusione non pare possa essere condivisa. Infatti, intravedere nel patto di famiglia una donazione tra fratelli per le “compensazioni” che tra essi intercorrano, significa configurare il patto di famiglia come una «donazione modale» (cioè caratterizzata da un gravame a favore del donatario). Ora, è senz’altro vero che il legittimario beneficiario dell’azienda o della quota di partecipazione al capitale della società di famiglia, compensando i suoi fratelli, adempie a un obbligo derivante dal patto di famiglia (e, quindi, già da questo si nota che non si tratta esattamente di una liberalità, anzi); ma è vero soprattutto che, ricevendo l’attribuzione dal fratello beneficiario dell’impresa di famiglia, i fratelli di costui perdono il diritto a pretendere la collazione e all’azione di riduzione verso il fratello beneficiario del trasferimento dell’azienda o della quota, se l’attribuzione da lui ricevuta eccede la sua legittima.

In sostanza, se il patto di famiglia prevede un’attribuzione di 100 dal disponente al legittimario assegnatario e un’attribuzione di 20 da costui al fratello non assegnatario, nel patrimonio del legittimario assegnatario vi è un incremento di (100 – 20 =) 80, mentre il patrimonio del legittimario non assegnatario non si incrementa di alcunché, perché egli bensì acquisisce un valore di 20 ma sostanzialmente perde ogni pretesa sull’eredità paterna.

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