FISCALITà ESTERA

Le ritenute sono ancora disallineate

Nonostante il notevole sforzo di razionalizzazione compiuto dal legislatore, la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni di fonte estera è ancora piuttosto disarmonica.

Ad esempio, per le persone fisiche residenti, se il dividendo estero è percepito attraverso un intermediario italiano, la ritenuta d’imposta viene operata sul cosiddetto “netto frontiera” (deducendo dall’imponibile le ritenute applicate all’estero); mentre se il dividendo è percepito all’estero – e quindi va indicato in dichiarazione dei redditi – le istruzioni al rigo RM12, colonna 3, dispongono che l’imposta sostitutiva sia calcolata sul dividendo al lordo delle imposte pagate all’estero, forse perché la regola del “netto frontiera” non è contenuta nell’articolo 47 del Testo unico (norma generale sulla determinazione dell’imponibile), ma solo nell’articolo 27 del Dpr 600/73 (che disciplina le ritenute). Eppure nel caso simile della tassazione integrale dei dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata, l’esenzione prevista dall’articolo 27, quarto comma, per quelli corrisposti da società con titoli negoziati in mercati regolamentati viene estesa interpretativamente anche a quelli non incassati attraverso intermediari residenti (istruzioni al quadro RL, Sezione I).

La portata “generale” delle norme che abbattono i redditi soggetti a ritenuta è sancita dalla prassi anche in altri campi (risoluzione 84/E del 2016). Sotto questo aspetto sono avvantaggiati i percettori residenti diversi dalle persone fisiche (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, comprese le società semplici, ed enti non commerciali) i quali (eccetto gli enti esenti da Ires) non sono soggetti a ritenuta d’ingresso. Dovendo includere il dividendo in dichiarazione, possono scomputare le ritenute estere anche se nei limiti del “tax credit” (articolo 165 del testo unico).

Ma anche in questi casi emergono complicazioni per le società semplici e gli enti non commerciali (trust e fondazioni ad esempio) che affidano la loro liquidità in gestione a intermediari italiani, esercitando l’opzione per il regime del risparmio gestito. Poiché i dividendi di fonte italiana ed estera non possono essere inclusi nel risultato di gestione tassato dall’intermediario, vanno indicati nel quadro RL della dichiarazione (risoluzione 104/E del 2001) il che causa notevoli complessità procedurali.

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