REDDITO D’IMPRESA

Mini-Ires: investimenti con conti dubbi

Rebus mini-Ires per le spese di ammodernamento degli impianti esistenti. La componente «investimenti» che concorre al calcolo del reddito soggetto all’aliquota del 15% da un lato tiene conto delle migliorie su beni già posseduti dall’impresa, ma dall’altro prevede una quantificazione limitata agli ammortamenti del costo di beni materiali nuovi con apparente contraddizione.

La mini-Ires ridotta di 9 punti (estesa anche alle imprese Irpef in contabilità ordinaria), introdotta dalla legge di Bilancio 2019, si caratterizza per una estrema complicazione nei calcoli, che devono prendere in considerazione: utili a riserva, investimenti e costo per personale. Per la componente investimenti, i requisiti oggettivi (articolo1, lettera b, comma 29), sono più ampi di quelli per il superammortamento, ricalcando di fatto l’ambito delle precedenti agevolazioni Tremonti (salva l’esclusione per immobili e autovetture in benefit). La legge ricomprende, oltre all’acquisizione di beni strumentali nuovi (oggetto anche del superammortamento), gli interventi di ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti. All’epoca della Tremonti-bis, la circolare 90/E/2001 aveva precisato che rientravano nella fattispecie gli interventi (sia su impianti propri sia su strutture di terzi condotte in affitto o comodato) per aumentare potenzialità e produttività degli impianti e quelli di carattere straordinario per l’adeguamento tecnologico che consenta di incrementare i livelli di efficienza e di economicità. Le spese di ammodernamento e simili, oltre che nella aggiunta di macchinari, possono consistere anche in prestazioni di servizi o in materiali di consumo: rileva solo che presentino i requisiti per essere capitalizzate in base ai principi contabili (Oic 16 e 24).

Così definito l’ambito oggettivo, la norma attuale stabilisce però che per la quantificazione del bonus non rileva il costo sostenuto per l’investimento, bensì, di anno in anno, la quota di ammortamento dei beni materiali strumentali acquisiti dal 2019, deducibile a norma dell’articolo 102 del Tuir. Il che, letteralmente, finisce per far uscire dal calcolo (in quanto non genera quote di ammortamento di beni materiali nuovi) spese (come quelle su impianti di terzi che non si traducono in beni autonomi) che invece, in termini oggettivi, parevano rientrarvi.

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