REDDITO D’IMPRESA

Nuovo Rol riportabile per 5 anni

Le nuove norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e quindi dal 2019, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La regola generale si riassume in due step:

1) gli interessi passivi sono deducibili, in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi attivi di competenza del periodo e degli interessi attivi riportati da periodi d’imposta precedenti;

2) l’eccedenza di interessi passivi, calcolata con le modalità di cui al punto precedente, va confrontata con il limite del 30% del Risultato operativo lordo di competenza a cui va sommato il 30% del Rol riportato da periodi precedenti. La deducibilità dell’eccedenza di interessi passivi è ammessa nei limiti in cui trova compensazione in tale somma.

In sostanza, le variabili che assumono rilevanza in termini di riportabilità oltre l’esercizio di competenza sono:

l’eccedenza di Rol di un periodo è riportabile in avanti ma solo per un quinquennio, infatti il riporto illimitato non è più ammesso dall’articolo 4, paragrafo 6, lettera c della Direttiva. La norma prevede quindi le regole da applicare per la “consumazione” del Rol: prima si utilizza il 30% del Rol della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, in seguito, il 30% del Rol riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente (criterio Fifo);

una novità ulteriore riguarda la riportabilità dell’eccedenza di interessi attivi ai successivi periodi d’imposta, senza limiti temporali. L’importo è calcolato come differenza tra gli interessi attivi di competenza, da un lato, e la somma degli interessi passivi di competenza e di quelli eventualmente riportati da periodi d’imposta precedenti, dall’altro;

la riportabilità ai successivi periodi d’imposta degli interessi passivi non dedotti rimane confermata quando questi in un determinato periodo d’imposta eccedono la somma tra: a) gli interessi attivi di competenza; b) gli interessi attivi riportati da periodi precedenti; c) il 30% del Rol del periodo; d) il 30% dell’eccedenza di Rol riportato dai periodi precedenti.

Anche la riportabilità dell’eccedenza di interessi passivi indeducibili è prevista senza limiti temporali.

© Riproduzione riservata