
La rottamazione-ter
presenta alcune significative differenze rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata, a parte il sensibile
allungamento del periodo di pagamento. La prima riguarda la possibilità di riattivare il piano di rateizzazione esistente
alla data di presentazione della domanda. Mentre in passato, allo scopo, era sufficiente non pagare la prima quota di definizione
agevolata, nell’attuale formulazione occorre invece revocare la domanda di sanatoria entro il 30 aprile prossimo. Se non lo
si fa, una volta passata la scadenza del 31 luglio 2019 il piano di dilazione viene revocato ope legis, che si versi o meno
la prima rata della definizione agevolata.
Inoltre, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione, si perde sempre la facoltà di dilazionare ulteriormente il debito residuo. In precedenza, invece, erano tutelati i soggetti che presentavano l’istanza a meno di 60 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento.
Un’altra distinzione importante riguarda il margine di tolleranza di 5 giorni nel pagamento di tutte le rate che non determina la caducazione della procedura. Sembra inoltre che con la presentazione dell’istanza si sospendano anche le procedure di pignoramento presso terzi in corso che poi sono revocate con il versamento della prima rata di luglio.
La grande novità è tuttavia rappresentata dal saldo e stralcio degli affidamenti per imposte dichiarate e non versate e per i contributi non pagati alle casse professionali. In questo caso, si è a cospetto di una sorta di “super rottamazione” che presenta molti tratti comuni con la definizione agevolata ma se ne differenzia sotto il profilo delle condizioni di accesso e dell’entità dello sconto di legge. Dal primo lato, sono ammesse solo persone fisiche che abbiano un Isee non superiore a 20mila euro. L’abbattimento, inoltre, determina non solo l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora ma anche una forte riduzione della sorte capitale, variabile in ragione del valore dell’Isee.
Le due procedure sono tuttavia strettamente correlate. In particolare, anche il saldo e stralcio si consegue solo con il pagamento puntuale e integrale delle somme dovute, fatto salvo il ritardo tollerabile di 5 giorni. Il termine per la presentazione delle istanze è sempre la fine del prossimo mese di aprile.
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