PACE FISCALE

Sconti incerti sulle liti in Cassazione

Se la controversia è pendente innanzi alla Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 e l’agenzia delle Entrate è stata soccombente nei precedenti giudizi, la definizione è possibile con il pagamento del 5% del valore della lite. Si tratta di una previsione molto appetibile per il contribuente che tuttavia necessita di vari chiarimenti per la sua concreta applicazione.

Innanzitutto la norma di favore (comma 2-ter, articolo 6, Dl 119/2018) si riferisce specificamente oltre che al doppio grado di giudizio favorevole al contribuente, alle «controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione» al 19 dicembre 2018 (entrata in vigore della legge di conversione). Occorre comprendere cosa debba intendersi con tale locuzione, se sia sufficiente la mera notifica al contribuente del ricorso per Cassazione da parte delle Entrate; se sia necessaria anche la costituzione in giudizio presso la Suprema corte; se sia sufficiente che i termini di impugnazione della sentenza di appello non siano spirati al 19 dicembre.

Stando al tenore della norma, è presumibile che occorra la costituzione in giudizio dinanzi alla Cassazione a questa data o quanto meno la notifica del ricorso al contribuente. In entrambe le ipotesi, però, si determinerebbero disparità dipendenti dalla tempestività del ricorso dell’Agenzia avverso la decisione di secondo grado.

Infatti, un contribuente vittorioso in due gradi di giudizio, che ha ricevuto il ricorso il 23 dicembre 2018, potrebbe definire la controversia pagando il 15% e non il 5 per cento. Se fosse invece sufficiente la pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione il medesimo contribuente potrebbe chiudere la lite con il 5 per cento.

Vi sono poi i casi di rinvio. La relazione al Dl 119/2018 precisava che con una sentenza della Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, il che potrebbe comportare la definizione con il pagamento del 90 per cento.

In ogni caso, appare singolare che un contribuente, risultato vittorioso in primo e/o in secondo grado e soccombente in Cassazione, non possa usufruire delle previsioni più favorevoli previste per l’esito favorevole in tali gradi di giudizio.

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