DICHIARAZIONI

Sì al riporto anche per i semplificati

Allineamento del trattamento delle perdite fiscali tra imprese in contabilità ordinaria e semplificata dal periodo 2018. Salvataggio delle eccedenze delle perdite d’impresa del 2017 per le semplificate. Sono questi i due principali interventi varati per ditte individuali e società di persone.

Fino al 31 dicembre 2017 era differenziato il regime fiscale di utilizzo e riporto delle perdite d’impresa tra soggetti Irpef in contabilità semplificata e ordinaria. Le perdite delle imprese minori potevano essere portate a intera riduzione del reddito complessivo della persona fisica di periodo e a prescindere dalla sua composizione ma l’eccedenza non poteva essere riportata in avanti. Le perdite delle imprese in ordinaria potevano essere utilizzate solo per ridurre redditi della stessa natura e l’eccedenza poteva essere riportata ed utilizzata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Con la legge di Bilancio 2019 è equiparato il trattamento delle perdite prodotte da imprese minori e in contabilità ordinaria in questi termini: le eccedenze possono essere portate a riduzione senza limiti temporali dei redditi d’impresa dei periodi successivi ma limitatamente all’80% di questi ultimi. Il limite non trova applicazione per le perdite prodotte nei primi tre periodi di attività e, si ritiene, se il soggetto cessa l’attività d’impresa.

Con la legge di Bilancio si consente anche il repechage delle eccedenze di perdite 2017 non compensate delle imprese in semplificata. Situazione diffusa tra le imprese che nel transito alla determinazione del reddito “improntato alla cassa”, per effetto dell’imputazione dell’intero valore delle rimanenze a costo di periodo, si sono trovate con una perdita non compensabile con altri redditi di periodo. L’eccedenza di perdita 2017 può ora essere utilizzata per abbattere successivi redditi d’impresa con regole particolari: nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi di periodo; nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% per cento.Non è chiaro quale debba essere il destino delle eventuali perdite 2017 eccedenti le quote utilizzate per compensare i redditi dei periodi 2018-2020.

Il regime transitorio limita la deducibilità anche delle perdite delle imprese minori del 2018 e 2019.

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