REGIME AGEVOLATI

Sul forfait il nodo delle quote in Srl

La partecipazione in una Srl può impedire l’accesso al regime forfettario per il socio di maggioranza, se l’attività svolta dallo stesso è riconducibile a quella della società. Si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 9 della legge 145/2018, che prevede la causa di esclusione per i soggetti che «controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni».

L’incompatibilità con il regime forfettario da parte del socio scatta se sussistono entrambe le condizioni e cioè il controllo diretto o indiretto della società e lo svolgimento di una attività similare. Non esiste causa ostativa invece se l’aspirante forfettario è socio di una società cooperativa in cui è impossibile esercitare il controllo. L’incompatibilità si verifica ad esempio nel caso di una Srl che ha come oggetto sociale l’attività di ingegneria intesa come la predisposizione di progetti, qualora il socio di maggioranza con la propria partita Iva svolga attività di ingegnere. In questo caso il professionista, ancorché abbia realizzato nel 2018 un ammontare di compensi non superiore a 65.000 euro, non può applicare per la propria attività individuale il regime forfettario.

Per verificare il controllo diretto o indiretto, si deve ricorrere all’articolo 2359 del Codice civile. Il controllo c’è se il contribuente dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili in assemblea. Oppure sussiste il controllo indiretto se il contribuente aspirante forfettario possiede il 51% di una società la quale a sua volta possiede il 51% della Srl che svolge l’attività simile alla sua. Il secondo comma dell’articolo 2359 precisa che si computano anche i voti spettanti a persona interposta. A nostro parere non è automatico considerare ad esempio un familiare come persona interposta; cioè a dire che se le quote della Srl fossero possedute dai familiari dell’aspirante forfettario, gli sarebbe inibito tale regime. Ciò perchè quando il legislatore ha voluto considerare il familiare come un soggetto interposto lo ha detto espressamente. In ordine alla attività si ritiene che l’incompatibilità sussista nel caso in cui l’attività esercitata dalla Srl rientri nella sfera professionale o commerciale del socio.

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