È entrato in vigore sabato 8 agosto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il regolamento del ministero dell'Interno per le cosiddette ronde. Il decreto riguarda la «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalitá di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, numero 94».
Le associazioni di volontari dovranno essere registrate in un albo istituito presso le prefetture e composte da un numero massimo di tre persone con più di 18 anni (ma il caporonda dovrà averne almeno 25). Tra i requisiti dei volontari, l'assenza di denunce o condanne, la non aderenza a movimenti, associazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E non si dovrà essere daltonici. Il decreto ministeriale prescrive anche i requisiti per l'abbigliamento. Per prestare la loro opera, gli osservatori volontari dovranno aver superato un corso di formazione organizzato dalle Regioni o dagli Enti locali.