Economia

Congedi parentali anche agli autonomi

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Congedi parentali anche agli autonomi

Dal 1° gennaio 2017 anche «i lavoratori» iscritti alla gestione separata hanno diritto ai congedi parentali fino a sei mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. In caso di gravidanza, infortunio e malattia il professionista potrà sospendere (senza diritto al corrispettivo) l’esecuzione della prestazione di lavoro autonomo continuativa (decorsi però 6 mesi il contratto si intende risolto). Si rafforzano le tutele per i disabili (l’eventuale recesso del committente dovrà avere un preavviso non inferiore ai 90 giorni); e si apre alla possibilità, sempre per gli autonomi, di costituire reti, consorzi e forme associate per accedere ai bandi di gara (e quindi concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati).

“«L’obiettivo è chiudere l’esame al Senato a luglio»”

 

Novità anche sul fronte «smart working», la cui definizione viene rivista per rendere ancora più nette le distanze dal telelavoro.

I senatori del Pd, capeggiati dalla capogruppo in commissione Lavoro, Annamaria Parente, e il relatore, Maurizio Sacconi (Ap), hanno presentato ieri, d’accordo con il governo, una decina di emendamenti al ddl su lavoro autonomo e agile.

Palazzo Chigi ha deciso di accelerare: «L’obiettivo è chiudere l’esame al Senato a luglio - spiega Maurizio Del Conte, consigliere giuridico del premier, Renzi -. Le nuove modifiche affinano il testo, e in particolare sul lavoro autonomo introducono nuove tutele».

I centri per l’impiego (e gli organismi accreditati) dovranno dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato ai professionisti. E si amplia la gamma di spese deducibili per il lavoratore autonomo, in modo tale da farvi rientrare praticamente tutte le spese “collegate” alla prestazione.

Passando allo smart working, la nuova definizione chiarisce che si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici (per svolgere l’attività). Nello stesso accordo, poi, potranno trovare regolazione anche specifici profili di sicurezza; e il diritto all’apprendimento con la possibilità di accedere a periodiche certificazioni delle conoscenze e delle abilità conseguite.

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