Domani, salvo intoppi dell'ultima ora, dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri lo Statuto dei lavoratori autonomi. Si tratta di un disegno di legge collegato alla legge di Stabilità, che potrà godere di un iter più veloce in Parlamento. Per le nuove norme è previsto un fondo di 10 milioni per il 2016 e un fondo di 50 milioni a partire dal 2017 compreso. Il collegato prevede una serie di novità che riguardano sia le partite Iva che i collaboratori iscritti alla gestione separata. Vediamole.
Aggiornamento professionale
Tra gli elementi di novità viene introdotta la deduzione completa di tutte le spese per formazione e aggiornamento professionale fino a un massimo di 10mila euro l'anno (fino ad oggi la quota era deducibile solo per il 50%) . Partite Iva e collaboratori potranno anche dedurre (fino a un massimo di 5mila euro) le spese sostenute per i servizi per il lavoro, come ad esempio le consulenze presso i centri per l'impiego, che dovranno avere d’ora in avanti alcuni operatori dedicati per i lavoratori autonomi.
L'assegno di maternità
L’assegno di maternità non sarà più vincolato alla sospensione dall’attività lavorativa. Le mamme potranno così ricevere l’indennità senza astenersi dall'occupazione. Il nuovo articolo recita: «L’indennità viene erogata, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività, dall’Inps a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale (…) attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto».
Congedi parentali
Alla nascita del bambino si avrà diritto a un congedo parentale di sei mesi, da fruire entro i primi tre anni di vita del bambino. Il diritto è esteso sia ai lavoratori che alle lavoratrici e comprende il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale.
Malattia grave
Viene poi introdotta una nuova misura di tutela dei lavoratori autonomi in caso di malattia grave, comprese quelle di natura oncologica: per i collaboratori sarà possibile sospendere il pagamento dei contributi sociali fino a un massimo di due anni. Le quote non pagate potranno essere poi rateizzate e saldate successivamente. Riguardo poi gravidanza, malattia e infortunio viene messo nero su bianco che esse non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione né maturazione del corrispettivo.
Ritardi di pagamento
Tra le misure per la tutela del lavoro autonomo un articolo intero viene destinato ai ritardi di pagamento dei compensi. A questo proposito vengono estese le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, che nella maggior parte dei casi stabilisce un termine di 30 giorni entro cui il committente deve saldare il compenso.
Clausole abusive
Nel testo che sta per approdare in Consiglio dei ministri viene anche dato spazio alle cosiddette clausole abusive. All’interno di un contratto saranno quindi vietate una serie di cose tra cui la possibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto senza congruo preavviso; o ancora la pattuizione di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Infine non sarà ammesso il rifiuto del committente di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto.
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