Saranno azienda e dipendente a definire le modalità di svolgimento dello smart working. Infatti il disegno di legge che delinea il quadro regolamentare del “lavoro agile”, come è stato ribattezzato nel linguaggio normativo, si limita a definire pochi aspetti di massima, lasciando poi alla contrattazione delle parti l'individuazione delle modalità pratiche e delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa. Il disegno di legge presentato dal governo, dedicato anche alla promozione e tutela del lavoro autonomo, mercoledì 29 luglio ha ricevuto l'ultimo via libera dalla commissione Lavoro del Senato, che vi ha inserito numerose modifiche (in realtà più per il lavoro autonomo che per lo smart working) e il testo passerà all'esame delle due aule del Parlamento da settembre, con la possibilità di essere ulteriormente emendato.
Per smart working la norma intende una modalità di svolgimento del lavoro dipendente senza vincoli precisi di orario o di luogo (la presenza in azienda è parziale e senza postazione fissa), che privilegia il raggiungimento di un risultato o lo svolgimento di un incarico. Dal punto di vista pratico tutto ruoterà intorno all'accordo sottoscritto tra azienda e lavoratore, che potrà essere a tempo determinato o indeterminato: il documento, infatti, dovrà indicare gli strumenti da utilizzare, le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, le regole da rispettare quando si è fuori dall'azienda pena l'applicazione di sanzioni disciplinari, i momenti di riposo.
Poiché lo smart working per buona parte è reso possibile grazie alle nuove tecnologie e alle connessioni dati, il rischio per il lavoratore è di essere sempre attivo, o comunque reperibile, 24 ore su 24. A questo riguardo, con una modifica al testo originario, è stato aggiunto che l'accordo dovrà indicare anche le misure tecniche e organizzative che garantiscono al dipendente la “disconnessione”, cioè la possibilità di rendersi irreperibile. Inoltre non sarà consentito superare l'orario massimo di lavoro previsto dalle leggi o dai contratti collettivi.
Altro aspetto sensibile dell'accordo è quello relativo ai controlli dell'azienda nei confronti del dipendente, anche alla luce delle possibilità offerte dalla tecnologia (tavolati delle telefonate, registro della navigazione in internet, tracce degli spostamenti tramite gps) e alle disposizioni sui controlli a distanza introdotti dal Jobs act, per cui è sufficiente che il datore di lavoro informi i dipendenti sulla loro esistenza e utilizzo per renderli validi anche a fini disciplinari.
Lo smart worker avrà diritto a essere tutelato per quanto riguarda sicurezza e infortuni anche quando lavora fuori dall'azienda e, dal punto di vista retributivo, avrà diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei colleghi che lavorano sempre in azienda.
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