Economia

Con il nuovo arbitrato tempi più brevi per le controversie

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INTERVENTO

Con il nuovo arbitrato tempi più brevi per le controversie

Il 1° gennaio 2016 la legge sull’arbitrato e la conciliazione del 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale indiana. Il provvedimento modifica in modo sostanziale la disciplina vigente, nell’intento di trasformare l’arbitrato nel mezzo preferito per la risoluzione di controversie di natura commerciale, rendendolo più semplice, meno costoso e in grado di consentire una più rapida soluzione delle controversie.

La legge ha gettato le basi per innalzare le normali disposizioni relative all’arbitrato interno allo stesso livello di quelle che regolano gli arbitrati internazionali e gli arbitrati amministrati, con integrazioni e modifiche che rendono l’arbitrato interno più conveniente sia sotto il profilo economico che sotto il profilo dei tempi. Lo scopo principale della riforma è di assicurare la minima interferenza possibile da parte degli organi giudiziari nei procedimenti arbitrali e di rendere pertanto l’arbitrato una opzione più efficace per la risoluzione delle controversie che coinvolgono l’India. Alcune delle modifiche più importanti introdotte riguardano i provvedimenti provvisori concessi in corso di procedimento, il concetto di ordine pubblico, il potere di intervento delle Corti superiori e i termini temporali del procedimento.

I tribunali indiani possono ora concedere provvedimenti provvisori, comprese le ingiunzioni, a sostegno di arbitrati che si svolgono anche fuori dall’India. Qualora un tribunale indiano conceda provvedimenti provvisori prima che l’arbitrato sia iniziato, il procedimento arbitrale deve avere inizio entro 90 giorni da questo provvedimento, ovvero entro il maggior termine che il tribunale dovesse concedere. La competenza a concedere provvedimenti provvisori da parte dei tribunali indiani dopo la nomina del collegio arbitrale è limitata ai casi nei quali i provvedimenti emessi dal collegio arbitrale non sarebbero efficaci, fermo restando che il provvedimento emesso da un collegio arbitrale con sede in India è eseguibile nello stesso modo di un provvedimento giudiziario.

L’”ordine pubblico” non costituisce più un motivo generico per opporsi all’esecuzione in territorio indiano di un lodo di un arbitrato commerciale internazionale o comunque di un lodo straniero. L’uso di questo motivo è ora limitato ai casi nei quali vi sia stata una frode o corruzione ovvero si sia contravvenuti alla «politica legislativa fondamentale della legge indiana» o alle «fondamentali nozioni di moralità e giustizia». I tribunali indiani non procederanno più all’esame del merito della controversia nell’ipotesi di valutazione della fondatezza di una allegazione relativa all’ordine pubblico, stante la impossibilità di fondare l’opposizione al lodo straniero sulla errata applicazione della legge. I ricorsi derivanti da arbitrati commerciali internazionali e i ricorsi per l’esecuzione di lodi arbitrali stranieri, devono ora essere presentati a una Corte superiore e non interessano più le giurisdizioni inferiori, i cui giudici possono non avere dimestichezza con l’istituto dell’arbitrato.

Le Corti superiori possono disapplicare lodi emessi in India qualora gli arbitri abbiano violato i nuovi requisiti relativi alla disclosure dei conflitti di interessi che gli stessi possano avere nella controversia, possono delegare la nomina di arbitri negli arbitrati ad hoc ad enti che gestiscono gli arbitrati amministrati e limitare i compensi stabiliti dagli arbitri in arbitrati interni ad hoc che si svolgono in India, potendo infine anche consentire che l’esecuzione di un lodo emesso in India proceda anche se lo stesso fosse nel contempo impugnato.

I collegi arbitrali con sede in India devono ora emettere un lodo entro 12 mesi dalla propria nomina. Le parti possono convenire di estendere il termine di ulteriori 6 mesi e l’autorità giudiziaria può estenderlo per tutto il periodo dalla stessa ritenuto opportuno, qualora sia fornita idonea prova della necessità di una simile proroga. Nell’esaminare un ricorso per la proroga del termine, l’autorità giudiziaria indiana ha anche il potere di ridurre i compensi degli arbitri qualora gli stessi siano responsabili di ritardi rispetto ai termini stabiliti e di sostituire uno o più arbitri senza richiedere la ripetizione degli atti già compiuti.

Le parti di un arbitrato indiano possono ora anche convenire, entro la data di nomina degli arbitri, di seguire un procedimento abbreviato (Fast-track procedure) che deve essere completato entro 6 mesi.

Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

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