Economia

Bandi Infratel, il Tar boccia anche il ricorso di Fastweb

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Bandi Infratel, il Tar boccia anche il ricorso di Fastweb

Dopo il no al ricorso di Telecom contro i bandi Infratel, arriva anche per il ricorso di Fastweb la bocciatura del Tar del Lazio. Strada ancora più spianata quindi per le gare per l’assegnazione dei progetti di realizzazione (e concessione ventennale) di una rete statale in fibra ottica nelle cosiddette “aree bianche”, quelle cioè a fallimento di mercato in cui gli operatori hanno dichiarato al Mise di non aver intenzione di investire autonomamente, senza incentivi o supporti pubblici.

Di dubbi sull’esito del ricorso di Fastweb in realtà ce ne erano pochi vista la recente bocciatura del ricorso, differente ma sullo stesso tema generale, promosso da Telecom Italia. A ogni modo la controllata italiana di Swisscom aveva deciso di non partecipare né al primo bando (assegnato a Open Fiber, controllata di Enel e Cdp) relativo a sei regioni italiane, né al secondo, per 10 regioni più la Provincia autonoma di Trento, che è in via di assegnazione.

I temi contestati da Fastweb sono piuttosto tecnici. Il principale è relativo alla prenotifica fatta prima di conoscere i contenuti dei bandi e senza la possibilità di modifiche successive per quanto riguarda la possibilità di formare raggruppamenti di imprese anche temporanei. Il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) avrebbe potuto far gioco a Fastweb vista la previsione, contenuta nel bando, di punteggi maggiorati per gli operatori non verticalmente integrati (quindi per operatori wholesale venditori di infrastruttura e non di servizi, come Open Fiber ad esempio). La stessa Telecom si era attrezzata in tal senso.

Quindi, dopo la prequalifica – che Fastweb ha ottenuto per il primo bando Infratel relativo alle aree bianche di Abruzzo e Molise, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto – alla società controllata da Swisscom i chiarimenti forniti da Infratel hanno però opposto un diniego alla costituzione di una Rti. Questo perché la richiesta è stata ritenuta inammissibile sia con riguardo a soggetti prequalificati (perché, ha opposto Infratel, ci sarebbe stata una riduzione della concorrenza), sia con soggetti non prequalificati. In questo secondo caso, per Infratel si sarebbe verificata una violazione dell’obbligo previsto dal bando di dichiarare preventivamente le infrastrutture di cui si disponeva.

In autotutela già a giugno Fastweb aveva chiesto a Infratel di cambiare la formulazione a riguardo anticipando che in caso contrario sarebbe stata costretta a ricorrere in Tribunale, come poi ha fatto. Il Tar del Lazio, sezione Terza, con sentenza pubblicata oggi ha bocciato il ricorso di Fastweb. I giudici amministrativi non sono proprio entrati nel merito della questione in sè, ritenendo prevalenti le censure di carattere procedurale per l’impugnazione tardiva del bando. In pratica, secondo il tribunale amministrativo, Fastweb ha impugnato due chiarimenti del bando ma non il bando stesso, e questo rende inammissibile il ricorso. I legali: Patrizio Messina e Francesca Isgrò (Orrick) e Daniele Cutolo (CE legal) per Infratel. Andrea Guarino e Ristuccia per Fastweb. Orrick e CE Legal sono gli stessi studi che hanno difeso Infratel anche nel giudizio vinto nei confronti di Telecom.

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