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Rifiuti nel caos: sparisce la norma sblocca-riciclo

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Rifiuti nel caos: sparisce la norma sblocca-riciclo

(Agf)
(Agf)

Può diventare una notizia anche un fatto che non è accaduto. Ed ecco la notizia che non c’è: non illudiamoci sul riciclo dei rifiuti, oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Semplificazioni dal quale ha sfilato le norme “end of waste” che avrebbero sbloccato il riciclo. Le norme non ci sono più (ecco la non-notizia) e di conseguenza il riciclo dei rifiuti non esce dalla crisi. Tutto ciò accade mentre gli impianti di selezione si riempiono di materiali che senza la normativa non trovano destinazione, mentre Roma entra in emergenza rifiuti e mentre il mercato del riciclo è paralizzato. Inoltre, il decreto Semplificazioni ha smantellato il Sistri sui movimenti di rifiuti.

Riciclo addio
Il decreto Semplificazioni approvato oggi, contrariamente a una prima versione che era stata approvata la settimana scorsa, non contiene le disposizioni più volte annunciate dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa per risolvere il problema del blocco delle autorizzazioni degli impianti di riciclo.
End of waste (in inglese, fine del rifiuto) è quel criterio europeo secondo il quale un rifiuto, se segue criteri precisi, quando viene riutilizzato in un nuovo ciclo produttivo perde lo status di rifiuto e diventa prodotto.
Oggi l’Italia ha normative specifiche per meno di un pugno di prodotti, come per esempio gli pneumatici usati. Tutto il resto che viene riciclato resta rifiuto in aeternum, e alle norme del rifiuto resta vincolato.

Dai pannolini alla crisi
Il problema era nato in febbraio con l’innovativo impianto con cui a Spresiano (Treviso) la Fater e l’azienda di servizi ambientali Contarina riescono a riciclare i pannolini igienici, uno dei problemi più “esplosivi” nella gestione dei rifiuti. L’impianto è oggetto di studio internazionale e modello invidiato nel mondo.
La società Contarina aveva chiesto alla Regione del Veneto un’autorizzazione all’impianto in cui la Regione, al termine della sua istruttoria attenta e complessa con cui rilasciava il permesso all’attività, stabilisse anche i criteri end of waste.
La Regione del Veneto ha risposto a Contarina che no, non le è permesso stabilire i criteri secondo i quali un materiale esce dalle regole dei rifiuti per entrare in quelle dei prodotti, e la Regione non può farlo perché non esiste alcun regolamento europeo né alcun decreto nazionale cui riferirsi.
Contarina è andata al Tar Veneto, il quale ha dato ragione alla società trevisana e ha dato torto alla Regione del Veneto: il Veneto (ha detto il Tar) deve decidere che cosa è rifiuto e che cosa è prodotto.

La sentenza del Tar è passata all’esame del Consiglio di Stato, il quale in febbraio ha ribaltato il parere del Tar e ha dato ragione al Veneto: la competenza per stabilire i criteri end of waste spetta solo al ministero dell’Ambiente o al legislatore comunitario, non a un’autorità competente al rilascio di un’autorizzazione come nel caso di una Regione.
La sentenza ha messo nel panico tutto il mondo del riciclo, che ora si sta fermando.

Difatti le Regioni, pur non condividendo la pronuncia del Consiglio di Stato, non rilasciano o rinnovano le autorizzazioni caso per caso per le attività di recupero e riciclo dei rifiuti.

Perché è stato tolto dal decreto Semplificazioni (aggiornamento)
(Aggiornamento del 13 dicembre, ore 11,55) La norma end of waste è stata tolta dal decreto Semplificazioni perché in questa versione non avrebbe semplificato nulla, anzi a quanto dicono gli esperti del settore il testo proposto era al contrario una complicazione.
L’approccio dell’articolato era infatti quello punitivo, cartaceo e burocratico la cui applicazione non avrebbe aggiunto alcuna tutela ambientale e al contrario avrebbe creato spazi per i furbetti del rifiuto. Il testo proposto era contestato perfino dai tecnici di rifiuti dello stesso ministero dell’Ambiente.
La norma end of waste proposta e cancellata dal Consiglio dei ministri rinviava a un decreto successi con criteri generali che sarebbero stati applicati caso per caso. Un raddoppio normativo perché esistono già i criteri generali nell’ordinamento Ue e in quello italiano che li ha recepiti: non servono altri criteri nazionali; nel mercato unico i materiali che cessano di essere rifiuti sono beni che devono poter essere venduti nel mercato. Inoltre per ogni materiale da riciclare sarebbe servito emanare un decreto dall’iter infinito (concertazione, intese con le Regioni, pareri dell’Ispra, la verifica del Consiglio di Stato, notifica della regola tecnica alla Ue, approvazione della Corte di conti, nulla-osta del dipartimento Affari giuridici legislativi di Palazzo Chigi).
Il mondo delle imprese del riciclo e degli esperti di ambiente sta lavorando a un emendamento all’articolo 184-ter del Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): «5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006».

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