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Questo articolo è stato pubblicato il 23 luglio 2011 alle ore 09:30.
Dal 1 gennaio 2012 non potranno più beneficiare del regime dei minimi, i contribuenti che pur possedendo i 10 requisiti «originari» per applicarlo, non hanno intrapreso «un'attività d'impresa, arte o professione" successivamente al 31 dicembre 2007 ovvero non rispettano le condizioni aggiunte dalla manovra 2011 (non esercizio di attività di impresa o professionale nel triennio precedente, non mera prosecuzione di altra attività già svolta come dipendente o autonomo ecc.).
Questi ex minimi dovranno applicare dal 2012 un nuovo regime, introdotto dalla manovra di luglio (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011). Questo nuovo regime, però, non accoglierà solo i soggetti che fuoriescono dal regime dei minimi, ma diventerà il regime naturale anche per quelle persone fisiche che rispettano le condizioni «originarie» dei minimi, ma non quelle introdotte dalla manovra estiva 2011. Per questo motivo, possiamo chiamarlo regime dei «minimi non nuovi»». Come ulteriore alternativa, questo nuovo regime potrebbe anche essere definito dei «minimi con studi», per segnalare che i contribuenti di questa nuova platea saranno soggetti agli studi di settore, mentre i «nuovi minimi» resteranno esonerati.
Il regime dei «minimi non nuovi» prevede infatti:
– l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi (articolo 22, dpr 29 settembre 1973, n. 600);
– di emettere le fatture e certificare i corrispettivi;
– consente l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini Iva (Dpr 23 marzo 1998, n. 100).
– esenta dal pagamento dell'Irap (come accade per i minimi);
– assoggetta i contribuenti agli studi di settore.
La manovra estiva non ha stabilito come verranno tassati i soggetti che entreranno in questo nuovo regime. La tassazione potrebbe essere l'Irpef o una nuova imposta sostitutiva, con aliquota da definire.Si noti, però, che la relazione tecnica prevede un aumento del gettito dell'Irpef e delle addizionali comunali dall'attuazione dell'articolo 27 della manovra.
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