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Questo articolo è stato pubblicato il 23 luglio 2011 alle ore 09:31.
Così l'Agenzia delle Entrate riassume gli aspetti favorevoli del regime dei minimi che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2011
1) Irpef e addizionali. Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali. Si applica un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, con un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali. Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa. È ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
2) Iva. I minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri (attenzione: Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell'Iva e non si detrae l'Iva dagli acquisti: conseguentemente, l'Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
3) Irap. È prevista l'esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.
4) Studi di settore. I minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e parametri.
5) Adempimenti. Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Esonero dall´invio degli elenchi clienti e fornitori. Restano obbligatorie:
– la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
– la certificazione dei corrispettivi;
– la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
– l'integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge;
– la titolarità di un conto corrente bancario o postale.
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