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Questo articolo è stato pubblicato il 23 luglio 2011 alle ore 09:30.

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In attesa di questi provvedimenti, si ritiene che nel 2012 non possano applicare il regime dei minimi neanche quei contribuenti che, pur avendo iniziato una nuova impresa o professione nel 2010 o 2011, nel rispetto delle nuove condizioni della manovra 2011, hanno optato per il regime ordinario, al fine di non applicare quello dei minimi, per il quale rispettavano tutte le originarie condizioni. Questi soggetti sarebbero entrati automaticamente nel regime naturale dei minimi, ma avendo optato per quello ordinario nel 2010 o nel 2011 (casella rigo VO33 del modello Iva), sono obbligati a rimanervi per almeno tre anni.
L'opzione, infatti, è irrevocabile per almeno un triennio, se è stata effettuata nel 2009, nel 2010 o nel 2011, mentre solo per il periodo di imposta 2008, poteva «essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta», cioè dal 2009. Chi, per essere minimo, rispetta sia le condizioni originarie che quelle aggiunte dalla manovra, ma ha optato per il regime ordinario nel 2009, può revocare l'opzione dal 2012 nella dichiarazione Iva 2013, relativa al 2012, entrando tra i minimi e beneficiando dell'aliquota ridotta del 5%, in quanto nel 2011 scade il triennio obbligatorio del regime ordinario.
Dopo il triennio, l'opzione al regime ordinario rimane «valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata»

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