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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2011 alle ore 07:44.
Entrano in vigore le nuove regole Iva introdotte dalla manovra. E, per chi vorrà farlo, scatta la corsa contro il tempo per aggiornare alla nuova aliquota del 21% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all'ingrosso, se indicati al lordo dell'imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.
Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota Iva si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334 per cento.
Se, per esempio, il prezzo al lordo dell'Iva è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), l'aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l'aumento è pari allo 0,833334% (1/120). Quindi, per determinare il nuovo prezzo di vendita al lordo dell'Iva, partendo da quello precedente, si deve moltiplicare quest'ultimo per 1,00833334.
Nei prossimi giorni, per determinare l'aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell'operazione. Solo se questo cadrà dopo l'entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l'aliquota Iva del 21 per cento. Per applicare ancora l'Iva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all'entrata in vigore dell'aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l'Iva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l'applicazione dell'aliquota al 20 per cento.
Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite. L'articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi.
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