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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2012 alle ore 19:31.
Cambio di rotta delle Finanze in relazione al calcolo dell'Imu per gli immobili posseduti per una parte dell'anno. Il nuovo corso emerge dagli esempi riportati nella circolare 3/Df, diramata lo scorso 18 maggio dal dipartimento delle Finanze: che, in alcuni casi, porta a pagare in acconto più del dovuto. Ma andiamo con ordine.
Il documento precisa che, per un appartamento a disposizione (una seconda casa), posseduto al 100% da un solo proprietario dall'1° aprile 2012, l'acconto Imu viene calcolato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, rapportata ai mesi di possesso. Se l'imposta su base annua è di 957,60 euro, considerando i nove mesi del 2012 (da aprile a dicembre) il debito del contribuente per l'intero 2012 è di 718,20 euro (957,6: 12 x 9). L'acconto dovuto entro il 18 giugno, secondo la circolare, sarebbe di 359,10 euro (il 50% di 718,20), da dividere a metà tra Stato e Comune (dopo gli arrotondamenti, 180 euro ciascuno).
Analogo esempio viene proposto per l'abitazione principale, con l'unica differenza che nel conteggio sono rapportate ai mesi di possesso anche la detrazione base di 200 euro e la maggiorazione di 50 euro per i figli.
Il metodo di calcolo riportato nella circolare costringe i contribuenti a versare in acconto un'Imu più elevata di quella dovuta in relazione al possesso dell'immobile nel primo semestre. Inoltre, rischia di avere degli effetti anche sulla rata di dicembre: se il proprietario vendesse la casa dopo il 18 giugno, l'imposta dovuta per l'intero anno potrebbe essere inferiore a quella versata in acconto. Per riprendere l'esempio citato dal ministero, in caso di vendita a fine luglio l'imposta dovuta per il 2012 sarebbe di 319,20 euro (quattro dodicesimi di 957,60), di cui 159,60 euro riservati allo Stato e 159,60 euro spettanti al Comune. Il contribuente si troverebbe ad aver versato, dopo gli arrotondamenti, 40 euro in più, 20 allo Stato e 20 al Comune, e sarebbe così costretto a chiedere il rimborso dell'eccedenza. Lo stesso potrebbe accadere se, per esempio, anziché vendere l'immobile, il proprietario decidesse di adibirlo ad abitazione principale nel secondo semestre.
Come funzionava con l'Ici
Le circolari 120/E/1999 e 3/FL/2001 sull'Ici affermavano invece che in sede di acconto l'imposta deve essere commisurata al possesso dell'immobile per i primi sei mesi dell'anno, proprio per evitare di addossare ai contribuenti l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, in violazione del principio per cui l'imposta è dovuta per anno solare, in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Riprendendo il primo esempio della circolare 3/Df, se si seguissero le vecchie istruzioni, l'acconto sarebbe di 239,40 euro (957,60: 12 = 79,80 x 3 mesi di possesso nel primo semestre 2012), da dividere a metà tra Stato e Comune (dopo gli arrotondamenti, 120 euro ciascuno, anziché 180).
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