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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2012 alle ore 19:32.

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La circolare sull'Imu è intervenuta anche sull'adesione del contribuente agli accertamenti dei tributi locali, chiarendo la decorrenza delle nuove e più penalizzanti misure premiali. Il documento chiarisce infatti che il giro di vite si applica alle violazioni commesse a partire dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto legge salva Italia che ha introdotto la novità. Ma la decorrenza non convince.

L'articolo 13, comma 13, del decreto legge salva Italia (201/2011) prevede, per l'adesione agli accertamenti dei tributi locali, il pagamento delle sanzioni ridotte a un terzo anziché a un quarto. La modifica riguarda le norme sull'Ici (applicabili anche all'Imu), all'imposta sulla pubblicità, alla Tosap, alla Tarsu e al tributo regionale per i rifiuti in discarica.

Si risolve così il problema sorto dopo la legge 220/2010, che, dal 1° febbraio 2011, ha ridotto il premio da un quarto a un terzo delle sanzioni applicabili nel caso di definizione agevolata, modificando gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 472/97, ma lasciando inalterate le disposizioni sanzionatorie di ciascun tributo locale e regionale, che prevedevano ancora la misura di un quarto. La modifica disposta dal decreto legge 201/2011 si muove quindi nel l'ottica di uniformare il sistema sanzionatorio complessivo dei tributi erariali e locali, eliminando le differenze applicative ed evitando l'insorgere di un sicuro contenzioso.

Era rimasto tuttavia il problema della decorrenza delle nuove misure premiali. La circolare ministeriale afferma che, in base al principio di legalità contenuto nell'articolo 3 del decreto legislativo 472/97, le nuove misure sanzionatorie si applicano solo alle violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011). Pertanto, prosegue il ministero, se il Comune ha notificato avvisi di accertamento Ici per periodi precedenti al decreto legge 201/2011, all'eventuale definizione agevolata si dovranno applicare le sanzioni nella misura più favorevole di un quarto, proprio perché le violazioni sanzionate sono state commesse prima del 6 dicembre 2011.

Però le conclusioni del ministero non convincono del tutto. Infatti, il principio del "favor rei" si dovrebbe applicare in caso di aumento delle sanzioni vere e proprie, mentre qui si tratta di una misura premiale. La modifica dovrebbe pertanto riguardare le adesioni relative agli accertamenti successivi al 6 dicembre 2011 (come peraltro sostenuto dall'Ifel nel dossier del 30 gennaio 2012). In sostanza il diritto alla riduzione della sanzione – in base al principio del "tempus regit actum" – dovrebbe sorgere al momento in cui il contribuente opta per l'adesione all'accertamento. Si tratta quindi di una facoltà "procedimentale" del contribuente e non di una misura sanzionatoria.

Queste conclusioni sono anche suffragate da esigenze sistematiche e di uniformità del sistema tributario complessivo. Invece, la strada indicata dal ministero porterebbe a trattare la definizione agevolata dei tributi locali in maniera diversa da quella dei tributi erariali: nel primo caso la sanzione di un terzo scatterebbe dalla "commissione" della violazione, mentre nel secondo caso dalla "emissione" del l'atto di accertamento (come prevede la legge 220/2010).

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