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Questo articolo è stato pubblicato il 29 maggio 2012 alle ore 12:43.
Il trattamento Imu delle pertinenze censite congiuntamente con l'abitazione principale rischia di ingenerare qualche malumore. La disciplina dell'Imu, rispetto a quella dell'Ici, ha stabilito che le pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo ammesse al trattamento agevolato sono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.
Nel computo delle pertinenze dell'abitazione principale devono rientrare anche quelle accatastate con l'abitazione stessa, la cui rendita catastale è unitaria e inscindibile. Ad esempio, in presenza di una cantina e di una soffitta censite congiuntamente all'abitazione e di un box, secondo il dato normativo il contribuente può usufruire dell'agevolazione (aliquota ridotta e detrazione) solo per il box (C/6) e per una delle due unità (cantina o soffitta) censibili alla categoria C/2. L'altra va scorporata dall'abitazione e censita con autonoma rendita catastale. Al riguardo si fa notare che:
- la categoria C/2 comprende i magazzini e i locali di deposito, nonché le cantine e le soffitte disgiunte dall'abitazione e con autonoma rendita catastale;
- la categoria C/6 comprende le stalle, le scuderie, i box per auto, i posti auto (pertinenziali) scoperti, le rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, le autorimesse (non pertinenziali), gli autosilos e i parcheggi a raso aperti al pubblico;
- la categoria C/7 comprende le tettoie (chiuse o aperte), i lavatoi pubblici coperti e i posti auto su aree private coperte o su piani pilotis.
La circolare esplicativa sull'Imu, invece, nel riaffermare che il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino a un massimo di tre pertinenze appartenenti ognuna a una categoria diversa, ha elaborato una diversa modalità di applicazione in presenza di pertinenze censite congiuntamente all'abitazione stessa. Infatti, dopo avere precisato che entro il citato limite numerico il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali intende applicare il trattamento di favore (circolare ministeriale 3/Df/2012, paragrafo 6), il ministero prospetta il caso in cui due pertinenze (cantina e soffitta) siano accatastate unitamente all'abitazione. Poiché tali pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe alla categoria C/2, il contribuente può usufruire del regime agevolato solo per un'altra pertinenza classificata alla categoria C/6 o C/7. In sostanza, sembra che la misura massima delle pertinenze (una per ciascuna delle tre categorie) sia "adattabile" nei casi in cui le pertinenze siano censite congiuntamente all'abitazione.
In tale ottica, quindi, in presenza di un box e di tre pertinenze iscritte al catasto unitamente all'abitazione principale – ma censibili con autonoma rendita catastale alla categoria C/2 (ad esempio, cantina, soffitta e legnaia o deposito attrezzi) – il contribuente ha la possibilità di scorporare dall'abitazione una delle pertinenze per applicare il regime di favore al box, se ha una rendita catastale maggiore dell'unità immobiliare frazionata (secondo la procedura informatica Docfa).
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