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Dossier Informazioni inviate secondo competenza

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Informazioni inviate secondo competenza

    • – di Gian Paolo Tosoni

    Per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 il primo appuntamento è lunedì 18 settembre, dato che il giorno 16 è sabato. Il termine originario previsto dall’articolo 4, comma 4 del Dl 193/2016 era il 25 luglio ma è stato prorogato al 16 settembre con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 58793 del 27 marzo 2017.

    I dati che devono essere trasmessi all’Agenzia sono quelli relativi alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, ovvero quelli relativi alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate, oltre alle note di variazione. In sostanza la comunicazione telematica deve essere lo specchio fedele della contabilità Iva, a eccezione dei corrispettivi che devono essere trasmessi soltanto dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione prevista dal Dlgs 127/2015 (comunicazione che andava effettuata, sempre utilizzando i servizi telematici, entro lo scorso 31 marzo).

    Quindi, in sostanza, si tratta di trasmettere le risultanze delle registrazioni effettuate ai fini Iva (articolo 23 del Dpr 633/1972 per le fatture emesse e articolo 25 per quelle di acquisto) oltre alle eventuali note di variazioni (articolo 26).

    Coerentemente con tale principio, le Entrate, con la risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, hanno confermato che la comunicazione dei dati delle fatture deve avvenire «per competenza». In sostanza, per le fatture emesse devono essere trasmessi i dati di quelle con data di emissione compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017. Una considerazione a parte riguarda le fatture differite che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione. Quindi, ad esempio, per le consegne di giugno la fattura può essere stata emessa entro il 15 luglio. Tuttavia questi documenti, in base all’articolo 23 del decreto Iva, devono essere registrati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione della operazione: questo significa che l’Iva addebitata con riferimento alle consegne di giugno deve essere compresa nella liquidazione Iva del mese di giugno.

    Generalmente le imprese risolvono questo sfasamento temporale emettendo (o meglio datando) le fatture differite con l’ultimo giorno del mese di effettuazione della operazione e così facendo tutto torna. Diversamente, se la fattura differita del mese di giugno è datata 15 luglio, finisce nel registro delle fatture emesse di luglio e i dati delle registrazioni non tornano con la liquidazione di giugno, la quale comprende anche queste operazioni.

    Per le fatture di acquisto la regola è semplice, avendo il contribuente la libertà di registrarle quando vuole, almeno in corso d’anno (articolo 2 del Dl 50/2017); la comunicazione dei dati riguarderà quindi le fatture di acquisto registrate nel primo semestre 2017.

    Le fatture elettroniche che transitano nel sistema dell’interscambio possono essere escluse dalla comunicazione. Tuttavia la circolare delle Entrate numero 1 del 7 febbraio 2017 ha precisato che, qualora per il contribuente risulti più agevole trasmetterle tutte (sia quelle elettroniche che cartacee), può farlo.

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