L’Ace fa i conti con le ripetute modifiche normative. Dopo le penalizzazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 e dalla manovrina di primavera, alla vigilia delle ferie è giunto - tardivamente - il decreto ministeriale sulle ricadute dei nuovi principi contabili Oic applicati nel bilancio 2016. Il decreto ha inoltre introdotto nuove limitazioni all’utilizzo dell’Ace, compresa l’estensione della clausola antielusiva, che finiscono per depotenziare l’incentivo.
Il quadro aggiornato
La deduzione Ace da inserire nella dichiarazione 2017 (esercizio 2016), in scadenza il 31 ottobre, si misura ancora con il coefficiente del 4,75% che si applica, per le società di capitali, alla sommatoria degli incrementi di patrimonio rilevanti (utili destinati a riserve diverse da quelle non disponibili e conferimenti in denaro), al netto dei decrementi (attribuzioni ai soci di riserve e capitale a qualunque titolo) realizzati dal 2011.
Nel calcolo vanno considerati gli accantonamenti a tutte le riserve tranne quelle da utili non realizzati (valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, utili su cambi non realizzati) e quelle integralmente indisponibili (cioè non distribuibili e anche non utilizzabili per coprire perdite e per aumento di capitale). Il Dm 3 agosto 2017 ha stabilito che siano in ogni caso irrilevanti le riserve formate con utili da valutazione al fair value dei derivati (anche quelle solo non distribuibili, che non rientrano del divieto generale), ma per questa novità opera la clausola di salvaguardia secondo cui sono fatti salvi, per il 2016, eventuali comportamenti non coerenti. Per gli utili conseguiti mediante conferimento di azienda resta ferma l'inclusione nel calcolo della base Ace sia per il 2016 che per il 2017 (Redditi 2018). Essi diventeranno irrilevanti solo dal 2018, dovendosi peraltro considerare anche operazioni di anni precedenti.
Riporto delle eccedenze
Le società di capitali considerano poi i conferimenti in denaro effettuati dai soci, anche attraverso la rinuncia a precedenti crediti, purché derivanti da finanziamenti (relazione ministeriale al Dm 14 marzo 2012). Per i conferimenti e le rinunce del 2016 va effettuato il ragguaglio temporale in base al numero di giorni intercorsi tra la data delle operazioni e il 31 dicembre.
Dall’incremento netto di patrimonio vanno sottratte le sterilizzazioni per i titoli e quelle antielusive e sull’importo residuo (dopo il confronto con il tetto del patrimonio netto) si applicherà il 4,75%, determinando la deduzione. Il coefficiente scende all’1,6% per il 2017 e questa minore percentuale deve essere già applicata per ricalcolare al rialzo gli acconti Ires.
Se il reddito di impresa è inferiore alla deduzione l’eccedenza può essere riportata a nuovo ovvero convertita in un credito per il pagamento dell’Irap (con ripartizione quinquennale). La legge di bilancio 2017 ha infine esteso al riporto delle eccedenze Ace in caso di fusione e scissione e cambio del controllo i vincoli già previsti per le perdite fiscali.
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