Spunta un nuovo parametro nella “telenovela” delle tarature obbligatorie di autovelox e simili: il fatto che il misuratore di velocità sia noleggiato oppure acquistato dal corpo di polizia. Solo nel primo caso il test annuale va eseguito fino alla velocità di 230 km/h, che tanti problemi sta creando agli enti locali perché richiede costose sessioni in pista. La distinzione tra noleggio e altre modalità di acquisizione emerge dall’ultimo parere con cui il ministero delle Infrastrutture ha risposto al quesito di un’azienda che fornisce gli enti locali.
Il parere è contenuto nella nota 6811/2017, protocollata ieri, 8 novembre. In sostanza, la questione riguarda i soli misuratori di velocità destinati all’impiego presidiato da una pattuglia (che li trasporta e li installa per qualche ora nel punto prescelto di volta in volta per il servizio) il cui precedente certificato di taratura annuale è scaduto dopo il 31 luglio scorso e quindi sono stati tarati o avrebbero dovuto esserlo secondo le nuove modalità previste dal Dm Infrastrutture 282/2017, in vigore appunto da quella data.
La norma, tra le altre cose, prevede che gli apparecchi spostabili vanno sottoposti a tarature periodiche con test svolti a velocità che devono arrivare anche a 230 km/h. Quest’interpretazione è stata confermata da un primo parere del ministero, poi modificato con uno successivo che “si accontenta” di meno, nel caso in cui un misuratore venga utilizzato da un corpo di polizia solo in punti dove i limiti di velocità sono bassi (fino a 90 km/h). Infatti, richiede solo di superare di 70 km/h il limite vigente sul posto.
Ora, col parere di ieri, arriva un’ulteriore precisazione: quando la taratura riguarda apparecchi dati a noleggio dal fornitore del corpo di polizia, questo requisito “ammorbidito” dei 70 km/h più del limite non si può applicare. Infatti - argomenta il ministero - in questi casi il noleggiatore «non può sapere se il corpo di polizia che avrà in uso i rilevatori intenda avvalersi della possibilità di un campo di utilizzo ridotto». Quindi, si applica il requisito dei 230 km/h.
Si può immaginare che ora qualcun altro argomenterà come anche in casi diversi dal noleggio occorra arrivare a tale velocità, perché a volte gli organi di polizia affidano apparecchi di loro proprietà ad aziende private che li portano a operatori specializzati in tarature senza sapere su quali strade vengano impiegati. Oppure verrà notato che il noleggio può avvenire con modalità simili all’acquisizione in proprietà diretta, nel senso che l’apparecchio resta a disposizione del corpo di polizia anche per mesi e non viene restituito al fornitore dopo ogni servizio, per cui l’impiego avviene sempre sulle stesse strade e non in ambiti territoriali di volta in volta differenti. Così non ci sarà da sorprendersi se verrà richiesto al ministero un ulteriore parere.
Fermo restando che, in caso di ricorso al giudice di pace da parte di un trasgressore, sarà il magistrato a interpretare il Dm 282 secondo il suo libero convincimento. Eventualmente anche disattendendo i pareri ministeriali.
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