La storia dell'era cristiana comincia con un censimento, considerato come un evento decisivo e di valore universale, nel cui quadro si collega la nascita di Gesù a Betlemme. Come scrive Luca nel suo Vangelo: «Or avvenne in quei giorni che uscì un decreto da parte di Cesare Augusto, che si facesse un censimento su tutta la terra… E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria città (di nascita)».
Quel censimento suscitò la diffidenza e poi la resistenza della comunità israelitica che vi fu sottoposta, benché esso fu esteso a tutto l’impero romano, tanto che alcuni storici hanno ravvisato in quel contrasto l’origine della rivolta di Giudea.
Si è fatto richiamo all'episodio evangelico, perché esso appare addirittura emblematico del carattere di eccezionalità rispetto alla vita quotidiana, che contraddistingue l'operazione censitaria, delle difficoltà di carattere pratico e psicologico che essa comporta per i cittadini censiti, del pericolo di tensioni fra il privato e il pubblico, che possono derivarne. Nihil sub sole novi.
La diffusa protesta, che precedette nel territorio della Repubblica Federale Tedesca il censimento sulla popolazione residente previsto per il 1983 e che sboccò nella sentenza del 15 dicembre 1983 del Tribunale Costituzionale Federale, con la conseguente soppressione del censimento già organizzato, rappresenta un punto fermo di riferimento della questione giuridica del censimento.
La sentenza si basa sull'art. 1, comma 1, della Legge Fondamentale, che tutela la dignità umana come intangibile: perché questa potrebbe essere violata attraverso la raccolta delle informazioni, ovvero i dati personali, che riguardano gli individui. Pertanto, tocca al legislatore, affermò il Tribunale, il compito di determinare gli scopi leciti e i requisiti tutelati, anzitutto tutelando il segreto statistico e stabilendo l'anonimità dei dati elaborati. Occorre quindi, evitare che vi sia una registrazione e catalogazione del singolo in tutti gli aspetti della sua personalità.
Insomma, quanto deciso dal Tribunale tedesco vale ancora oggi a tutela del cittadino, della sua privacy e quindi della sua dignità. Vale per tutte le democrazie costituzionali, che hanno a cuore la garanzia dei diritti dell'uomo e la tutela dello stesso senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, come recita l'art. 3 della Costituzione italiana.
Certo, un censimento va fatto se non altro per conoscere quanti siamo, ovvero quanti risiedono sul territorio. Per sapere quali sono le tendenze delle società, e quindi le criticità da superare e le positività da coltivare. Se così non fosse non sarebbe possibile intervenire con politiche per la crescita e lo sviluppo, anche per sanare alcuni problemi che emergono nel contesto di una comunità. Vi è un ente pubblico preposto alla statistica della società italiana, come l'Istat, e vi è un centro di ricerca, come il Censis, che fotografa lo stato dell'arte della società attraverso indagini e ricerche.
Questa attività di indagine, che si svolge come una sorta di continuo censimento, incontra il limite della individuazione dei soggetti e dei gruppi. Cioè non può raccogliere e catalogare dati che siano mirati alla individuazione di categorie specifiche e pertanto anche la raccolta di informazioni deve avvenire in forma anonima e generica.
Una legge che prevedesse un censimento su specifiche categorie di persone sarebbe viziata da incostituzionalità. Per le ragioni già esposte dal Tribunale costituzionale tedesco, che troverebbero in Italia una identica applicazione.
Vale la pena ricordare, che un censimento della popolazione Rom in Italia fu tentato con un decreto del maggio 2008 dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni: si parlò di identificazione, fotosegnalazione e rilievo delle impronte digitali: l'iniziativa suscitò le critiche dell'Unione Europea e dell'Onu. E poi non se ne fece più nulla. Nulla impedisce che si conosca il numero di Rom residenti in Italia, e così pure per altri soggetti, ma sarebbe incostituzionale la schedatura di essi, ovvero la registrazione e il trattamento dei dati personali. La dignità umana vale per tutti.
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