Via libera alla condanna del contadino che spara alle “spalle” del cane in fuga con la sua gallina ovaiola in bocca. Nessuna scriminante dello stato di necessità dunque se una volta commesso il “misfatto” il miglior amico dell’uomo fugge con la preda. Partendo da questi presupposti, la Cassazione (sentenza 49672) respinge il ricorso di un contadino bresciano, contro la condanna per il reato di uccisione di animali, previsto dal codice penale. Il ricorrente giustifica il suo gesto con una serie di argomenti che vanno dalla “mozione degli affetti” al timore per l’incolumità delle persone presenti.
Ma non convince la Corte. Il cane”giustiziato” sul posto era uno Springer Spaniel inglese di proprietà di un cacciatore, con il quale c’era già una vecchia ruggine dovuta soprattutto a precedenti incursioni del cane nel terreno privato, che avevano avuto come risultato la morte di altre quattro galline. Il contadino come prima mossa mette sulla bilancia l’affetto che si può provare per il cane e per la gallina, cercando di dimostrare che la “pennuta” ovaiola non è seconda a nessuno e con questa si può comunque instaurare un legame di affetto, grazie ai suoi «atteggiamenti socialmente apprezzabili nei confronti dell’uomo», come previsto dalla legge 473/1993.
L’uccisione ingiustificata delle galline era dunque tale da suscitare un sentimento di pietà «soprattutto in chi allevandole aveva con le stesse un legame giornaliero». La Cassazione però, senza nulla togliere alla “chioccia”, pone la cosa su un piano più giuridico adottando principi non dissimili da quelli già enunciati in tema di legittima difesa. Lo 007 “setter” infatti, era stato colpito mentre si dava alla fuga soddisfatto del suo bottino, l’ uccisione dunque non si era resa necessaria, come sostenuto dal ricorrente, per proteggere un dipendente e la sua bambina - che tra l’altro si trovavano in un luogo diverso del terreno - da una possibile aggressione.
Per la Suprema corte «il tema di indagine non è quello suggestivamente proposto dal ricorrente dello scontro di tutela della vita degli animali». il cane da una parte e la gallina ovaiola dall’altra ma quello dello stato di necessità che avrebbe “scusato” l’uccisione dello Spaniel. L’uomo è stato condannato a pagare 2000 euro alla cassa delle ammende, mentre il risarcimento per la morte dello Springer Spaniel ucciso dal contadino proprietario della gallina sarà determinato in sede civile.
Ma anche la morte della povera gallina non resterà impunita: per la sua uccisione è, infatti, pendente un processo davanti al giudice di pace. Questo anche se il Tribunale, in prima battuta, aveva raggiunto una conclusione non troppo gratificante per l’ovaiola, bollandola come un animale da cortile destinato alla produzione di uova o alla macellazione» la cui morte non rappresentava un danno giuridicamente apprezzabile tale da giustificare l’uccisione di un cane «animale non solo di maggior valore economico, ma soprattutto di affezione». Ma sia la Corte d’Appello sia la Cassazione hanno, giustamente, affrontato la questione da un diverso punto di vista.
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