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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2014 alle ore 06:36.

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Salvi i ritiri under 62

Le penalità sulle quote retributive dei trattamenti pensionistici anticipati (41 anni 6 mesi per le donne, 42 anni 6 mesi per gli uomini) non trovano più applicazione per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2017. Al momento la penalità viene applicata se l’età all’atto del pensionamento risulta inferiore a 62 anni ed è pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 ed elevata al 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60.

Legge di stabilità 2015; Dl 216/2011

SOGGETTI: f  

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Proroga opzione donna

Il 31 dicembre, secondo l’Inps, doveva essere l’ultimo giorno per esercitare l’opzione per il regime sperimentale accettando un assegno “contributivo”. I requisiti sono 57 anni 3 mesi (58 anni 3 mesi per le autonome) con almeno 35 anni di contributi. Perfezionati i requisiti occorre attendere 12 mesi di finestra mobile (dato che tale tipologia di pensione non è stata interessata dalla riforma del 2011 ) e il tutto deve far sì che la pensione possa essere messa in pagamento entro la fine del 2015. In caso contrario alle lavoratrici risulterebbe preclusa tale facoltà. Tuttavia l’Inps ha precisato che in attesa di valutazioni da parte dei dicasteri competenti, le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che perfezioneranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 2015, benché la decorrenza della pensione si collochi oltre fine 2015, non devono essere respinte ma tenute in evidenza.

Legge 243/04, articolo 1; Inps 9231 e 9304/14

SOGGETTI: f   pa  

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Sui fondi imposta al 20%

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’imposta sostitutiva applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dai fondi complementari è elevata dall’11% al 20%. La base imponibile, determinata dal rapporto tra la vecchia (11%) e la nuova aliquota (20%), è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti, e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel 2014. Dal 2015 ai fondi complementari è riconosciuto un credito d’imposta del 9% del risultato netto maturato, purché parte degli investimenti sia effettuata in attività finanziarie a medio o lungo termine, da individuarsi con decreto.

Legge di Stabilità 2015, nove commi

SOGGETTI: f   lp  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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Contratti ancora bloccati

Confermato anche per il 2015 il blocco dei rinnovi dei contratti pubblici, in vigore dal 2010. Il blocco si estende anche a tutti i meccanismi automatici di adeguamento retributivo previsti per il personale non contrattualizzato (docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di Polizia di Stato, il personale diplomatico e prefettizio). Il congelamento retributivo allunga anche i tempi di pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale, ora protratto fino al 2018.

Legge di stabilità 2015

SOGGETTI:f  pa

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Mobilità nelle province

Dovrebbe partire dal 1° gennaio la nuova distribuzione dei compiti delle Province, che in gran parte dovrebbero passare a Regioni e Comuni. Questo comporta l’avvio dei trasferimenti del personale, che in base alle previsioni della riforma Delrio deve seguire le competenze spostate agli altri livelli di governo. Secondo la norma approvata con la legge di Stabilità, le Province devono ridurre del 50% la propria dotazione organica, a meno che siano integralmente montane e confinanti con Stati esteri (Sondrio e Vco) o destinate a trasformarsi in Città metropolitane: in questo caso la riduzione è del 30%.

Legge di Stabilità 2015

SOGGETTI: f   pa

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Riforma della contabilità

Cambiano le regole contabili di Regioni ed enti locali, che non potranno più far poggiare i loro bilanci su entrate previste sulla carta ma non riscosse. Ogni amministrazione dovrà prevedere un fondo di garanzia, proporzionale al tasso di mancata riscossione, che blocca le risorse altrimenti utilizzabili per spesa corrente. In questo modo, le regole puntano a evitare che Comuni, Province e Regioni finanzino spesa effettiva con entrate teoriche. In prospettiva, la riforma della contabilità prevede anche la realizzazione del bilancio consolidato per misurare i risultati effettivi dell’ente locale e delle sue società controllate o partecipate.

Dlgs 162/2014

SOGGETTI:  pa  

SANITÀ

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Spese mediche nella card

Dal 2015, le Asl, gli ospedali, le case di cura private, le farmacie, sia pubbliche che private, le strutture che offrono forme di assistenza integrativa e gli ambulatori, saranno tenuti a inviare, al sistema Tessera Sanitaria, tutti i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate durante il 2015, in modo che possano confluire nella dichiarazione dei redditi successiva, quella del 2016. Dal 2016 si assisterà a una ulteriore semplificazione delle procedure relative alle detrazioni per le spese sanitarie, perché queste, grazie all’utilizzo della tessera sanitaria, compariranno automaticamente nella dichiarazione dei redditi.

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