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Scuola, Cassazione: nelle paritarie esenzione Ici solo se non…

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LA NOTA

Scuola, Cassazione: nelle paritarie esenzione Ici solo se non c’è attività commerciale

L'esenzione dal pagamento dell'Ici spetta «laddove l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle astrattamente previste dalla norma come suscettibili di andare esenti, non sia svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale» e «l’onere di provare tale ultima circostanza spetta, secondo le regole generali, al contribuente». Lo ha spiegato la Cassazione, con una nota firmata dal primo presidente Giorgio Santacroce, sull'interpretazione dalla sentenza sul pagamento dell'Ici da parte delle scuole paritarie, «in continuità con l'orientamento in materia espresso gia in precedenza da questa Corte».

Polemiche infondate
«Si tratta di polemiche in larga parte fuor d'opera - ha precisato Santacroce - e che sembrano dimenticare come la questione sia stata oggetto di un'indagine comunitaria per sospetti aiuti di Stato agli enti della chiesa, che sarebbero potuti derivare da una interpretazione della predetta esenzione non rigorosa e in possibile contraddizione con i principi della concorrenza».

Sarà il giudice di merito a dover decidere
Nel caso di specie, che ha riguardato il Comune di Livorno e due istituti paritari cattolici, la Corte, si legge ancora nella nota, «ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse congruamente motivato in ordine al conseguimento in giudizio di siffatta prova da parte dell'istituto religioso, tenuto conto di quanto la giurisprudenza della Corte ha affermato circa gli elementi che contraddistinguono l'attività di impresa». Infatti, la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio: «sarà pertanto il giudice di merito a dover decidere in ultima analisi - conclude la nota - alla luce di una rinnovata e più circostanziata valutazione delle risultanze processuali se l'esenzione spettasse o meno per l'attività didattica come concretamente svolta». (N.Co.)

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