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Annullamento del matrimonio cattolico: i processi diventano brevi e…

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la riforma dopo tre secoli

Annullamento del matrimonio cattolico: i processi diventano brevi e deciderà il vescovo

Parte la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale deciso da Papa Francesco alla vigilia del Sinodo sulla famiglia. La riforma - la terza in tre secoli su questo aspetto - prevede alcuni criteri fondamentali: una sola sentenza in favore della nullità esecutiva (non ci sarà più la seconda sentenza in assenza di appello), il giudice unico sotto la responsabilità del vescovo, lo stesso vescovo è giudice, processi più brevi, l'appello alla sede Metropolitana (sede vescovile più “importante” della zona), compiti più delimitati delle Conferenze Episcopali, possibilità dell'appello alla Sacra Rota, quindi la Sede Apostolica.

Inoltre il Papa ha previsto alcune regole procedurali, dove si parla anche dei divorziati: tra tutti spicca l'indicazione che le cause prevedano il “minimo dispendio” per i coniugi, per arrivare alla sostanziale gratuità, come indicato di recente da Bergoglio. La riforma è illustrata dai giuristi vaticani che hanno steso le proposte, contenute in buona parte nei “motu propri” del Papa.

Monsignor Pio Vito Pinto, decano della Rota Romana, spiega: «Nelle norme c’è la centralità del vescovo, ma anche dei poveri». La riforma quindi parte, ma c’è consapevolezza “che non sarà facile implementarla”: un momento centrale sarà l'imminente Sinodo ordinario sulla famiglia, che si aprirà il 4 ottobre.

Quindi le decisioni del Papa vanno nel senso della semplificazione ma anche della collegialità: infatti la cancellazione dell'obbligo di una doppia sentenza conforme, ma una sola sentenza in favore della nullità è in questo senso. Il vescovo che diventa giudice unico e avrà la possibilità di istruire un processo breve e arrivare alla sentenza. Il vescovo potrà anche nominare un giudice unico per studiare il caso, se non è stato possibile istituire nella sua diocesi un tribunale. Processi che si svolgeranno le rispettive diocesi, con minori difficoltà dovute a viaggi e spostamenti. La decisione del Pontefice, che porta la data del 15 agosto, arriva ormai alla vigilia del Sinodo ordinario sulla famiglia e a un anno dall'istituzione di una speciale commissione incaricata di studiare la riforma, che ha approvato all’unanimità le proposte a loro volta esaminate da quattro «grandi esperti» il cui nome rimane sconosciuto.

Nell'introduzione Bergoglio spiega che la «preoccupazione per la salvezza delle anime» rimane «il fine supremo delle istituzioni, delle leggi e del diritto. Un processo più breve, quindi, ma senza mettere a rischio l'indissolubilità del matrimonio, e qui spetterà al vescovo vigilare. L'eventuale appello, nel caso una delle parti voglia ricorrere contro il primo grado, avverrà nelle sede metropolitana, cioè nell'arcidiocesi di competenza. E i giudici di secondo grado, di fronte a un appello che sia manifestamente dilatorio potranno confermare in tempi veloci la prima sentenza. Alle conferenze episcopali viene richiesto di favorire la gratuità delle procedure. Rimane in vigore la possibilità dell'appello alla Sacra Rota. Il vescovo dovrà costituire un tribunale per le cause di nullità nella sua diocesi, ma avrà la facoltà di accedere a un altro tribunale di una diocesi vicina. Le cause di nullità sono affidate a un collegio di tre giudici, presiedute da un chierico, mentre gli altri due giudici possono essere laici.

La sentenza che per la prima volta ha stabilito la nullità, trascorsi i tempi per il ricorso diventa esecutiva, senza più dunque la necessità di due sentenze conformi anche in assenza di ricorso di una delle parti. Sarà comunque sempre possibile, oltre all'appello, ricorrere per un terzo grado di giudizio, «adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni». Subito dopo che la sentenza di nullità è diventata esecutiva, «le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa», oppure stabilito dal vescovo.

Il vescovo può anche giudicare le cause di nullità matrimoniale attraverso una procedura più breve, ogniqualvolta «la domanda sia proposta da entrambi i coniugi, o da uno di essi, col consenso dell'altro. E ogniqualvolta «ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano un'inchiesta o un'istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità. In altre parole, il vescovo diocesano viene molto responsabilizzato, e di fronte a casi che si presentano in modo chiaro, potrà procedere celermente d'ufficio, nel giro di poco tempo.

Ci sono delle circostanze che possono consentire il processo breve . Tra queste si annoverano per esempio: «Quella mancanza di fede che può generare la simulazione nel consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici».

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