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Dossier Referendum, il Tar Lazio respinge il ricorso di M5s e Si sul quesito

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Dossier | N. 118 articoliReferendum costituzionale

Referendum, il Tar Lazio respinge il ricorso di M5s e Si sul quesito

Ansa
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Inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione il ricorso sul quesito referendario presentato da M5s e Sinistra italiana. I promotori - Loredana De Petris (Sinistra italiana) e Rocco Crimi (M5S) e gli avvocati Giuseppe Bozzi, Vincenzo Palumbo e Luciano Vasques - contestavano la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016. Il ricorso giudicava ingannevole il contenuto del quesito referendario. Il deposito era più volte slittato dopo l'udienza in camera di consiglio di lunedì.

Referendum si fara', respinto il ricorso di M5S

Il Tar ha definito il merito della controversia
«Considerata l'urgenza di dare una risposta definitiva alla questione - si legge in una nota - il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione». Secondo i giudici amministrativi, «l’individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall’Ufficio Centrale per il Referendum istituito presso la Corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato».

Eventuali questioni di legittimità della legge sul referendum sono di competenza della Corte costituzionale
La sentenza «ritiene che sia le ordinanze dell'Ufficio Centrale per il Referendum sia il decreto presidenziale - nella parte in cui recepisce il quesito - sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale. Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell'Ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte costituzionale».

L’avvocato Vasques: i giudici non hanno avuto il coraggio
Secondo l’avvocato Luciano Vasques, «i giudici amministrativi non hanno avuto il coraggio di affrontare il tema, sostanzialmente hanno chiuso la possibilità di una tutela giurisdizionale, evitando peraltro una legittima remissione alla Corte costituzionale». Il rinvio alla Consulta, dichiara Vasques, «avrebbe probabilmente risolto un grave problema di assenza assoluta di tutela verso abusi nella formulazione dei titoli e dei relativi quesiti, nell'ambito di procedimento di referendum costituzionali».

Dopo 4 giorni di riunione la risposta ai rilievi
Secondo i ricorrenti «il quesito così formulato finisce per tradursi in una sorta di 'spot pubblicitario', tanto suggestivo quanto incompleto e fuorviante, a favore del Governo che ha preso l'iniziativa della revisione e che ora ne chiede impropriamente la conferma ai cittadini, che non meritano di essere ingannati in modo così plateale». Dunque dopo quattro giorni di riunione, la seconda sezione-bis, presieduta da Elena Stanizzi, ha reso nota la risposta ai rilievi sollevati da tre avvocati - Giuseppe Bozzi, Enzo Palumbo e Luciano Vasques - intervenuti sia in qualità di cittadini-elettori sia per conto del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana.

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