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Dossier Così cambiano le funzioni delle Camere

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Dossier | N. 118 articoliReferendum costituzionale

Così cambiano le funzioni delle Camere

«La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo». Eccolo, il cuore della riforma costituzionale approvata dal Parlamento e ora sottoposta al giudizio degli italiani con il referendum confermativo del 4 dicembre. Dopo 70 anni viene superato il bicameralismo paritario previsto dai nostri padri costituenti come compromesso politico tra Dc e Pci dopo vent’anni di dittatura fascista. Ma alcuni tra gli stessi padri costituenti, come il giuspubblicista Costantino Mortati, si espressero fin dall’inizio per il superamento del meccanismo paritario. E per la verità questa necessità è riconosciuta anche dai sostenitori del No. «Il superamento del bicameralismo perfetto - è scritto nel documento dei 56 costituzionalisti per il No, tra cui Gustavo Zagrebelsky e Valerio Onida - è obiettivo largamente condiviso e condivisibile». Le critiche si concentrano su altro, soprattutto sul futuro Senato, sulle sue competenze e sul nuovo iter legislativo giudicato «pasticciato».

Camera unica depositaria del rapporto fiduciario
Solo la Camera dei deputati, dunque, è legata da rapporto fiduciario con il governo. L’obiettivo del legislatore è quello di semplificare l’iter di approvazione delle leggi (quelle ordinarie saranno approvare dalla sola Camera, lasciando al Senato un potere di richiamo non vincolante) e di creare di conseguenza le condizioni per una maggiore governabilità: scompare infatti il rischio di avere due maggioranze asimmetriche come di fatto si è quasi sempre verificato dal ’94, quando Berlusconi vinse al Senato ma non alla Camera, fino alle ultime politiche del 2013 (quando il Pd di Bersani vinse alla Camera ma non in Senato) passando per il ’96 (Prodi vittorioso al Senato ma non autosufficiente alla Camera) e il 2006 (sempre Prodi in una situazione inversa, senza maggioranza in Senato).

Le funzioni del nuovo Senato
Ma che cosa farà il nuovo Senato se dovesse vincere il Sì? Intanto il bicameralismo paritario resta per le modifiche costituzionali e altre leggi di “cornice” elencate nel nuovo articolo 70 (si va dalle leggi riguardanti l’ordinamento degli enti locali alle leggi di ratifica dei Trattati Ue), come spiegheremo dettagliatamente nella seconda puntata di questo nostro viaggio verso il referendum. Inoltre il Senato concorre in seduta comune ad eleggere il presidente della Repubblica e i giudici del Csm, e in seduta semplice 2 dei 5 giudici costituzionali di nomina parlamentare. Ma essendo il nuovo Senato non vincolato dalla fiducia al governo e «rappresentante delle istituzioni territoriali» e non più della Nazione, il suo potere principale risiede nell’esercizio delle «funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri Enti costitutivi della Repubblica» e tra questi e «l’Unione europea».

Si tratta di importanti funzioni politiche. Dal momento che in Italia le Regioni legiferano (non è così ad esempio in Francia), il Senato è il luogo deputato a raccordare la legislazione nazionale con quella regionale, e queste ultime con la legislazione europea. Anche per questo, oltre al fatto che nella riformulazione del Titolo V come vedremo sono state tolte le materie a legislazione concorrente, il Senato contribuirà a sollevare la Consulta dai numerosi conflitti di attribuzione che dal 2001 (anno della riforma del Titolo V voluta dal centrosinistra) le sono piovuti addosso. Il Senato delle Autonomie - composto, va ricordato, da 74 consiglieri regionali e da 21 sindaci eletti dai singoli Consigli regionali oltre che da 5 personalità nominate dal Capo dello Stato - valuta inoltre le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni, esprime pareri sulle nomine del governo e verifica l’attuazione delle leggi dello Stato.

Senatori “scelti” dagli elettori
Nessun potere di veto, certo, ma i governatori avranno un luogo ben più autorevole della Conferenza delle Regioni per far valere le loro ragioni. E se le commissioni d’inchiesta del Senato sono limitate alle materie attinenti agli enti locali, per i senatori è sempre possibile istruire indagini conoscitive su tutte le altre materie e contribuendo a correggere anche per questa via gli eventuali “errori” della Camera. Tuttavia non c’è dubbio che come funzionerà il Senato dipenderà molto dalla qualità della classe dirigente che siederà sugli scranni di Palazzo Madama. E in molti indicano nei consiglieri regionali la classe politica meno autorevole del Paese. Ma il compromesso trovato in terza lettura in Senato sulla scelta dei consiglieri che andranno a ricoprire anche la carica di senatori - che saranno appunto “scelti” dagli elettori nell’ambito delle elezioni regionali con modalità da stabilire con legge ordinaria - rimette agli stessi cittadini la responsabilità di selezionare una classe dirigente adeguata al compito.

Prima di una serie di puntate