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Assegno di divorzio: non conta più il tenore di vita matrimoniale

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corte di cassazione

Assegno di divorzio: non conta più il tenore di vita matrimoniale

Aggiornati i criteri per l'assegno divorzile, il contributo economico dovuto in alcuni casi all'ex coniuge dopo lo scioglimento definitivo o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla Cassazione arrivano infatti nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, incubo di molti celebri ex coniugi, trattandosi spesso di somme a molti zeri. Superando il «precedente consolidato orientamento» che «collegava la misura dell'assegno al parametro del “tenore di vita matrimoniale”» - informa una nota del Palazzaccio - con la sentenza 11504/2017, depositata oggi, i giudici della prima sezione civile hanno indicato come nuovo criterio di spettanza dell'assegno «l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede». Evoluzione, sottolinea la nota, in linea con la «natura “assistenziale”» dell’assegno stesso.

I “principali indici” per valutare le richieste dell’ex coniuge
Nella sentenza - che conferma il rigetto, deciso dalla Corte d'appello di Milano nel 2014, della richiesta di assegno divorzile avanzata da Lisa Caryl Lowenstein nei confronti dell'ex marito Vittorio Grilli, già ministro dell'Economia nel Governo Monti - i giudici fissano alcuni principi di diritto per la determinazione dell'assegno divorzile. Il primo indica la necessità di verificare - nella fase dell’accertamento («informata al principio dell'”autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”») se sia dovuto o meno l'assegno di divorzio chiesto dall'ex coniuge - se la domanda di quest'ultimo «soddisfa le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento “all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso”». Le condizioni di legge indicate dalla Cassazione devono essere desunti da quelli che la Corte chiama «i principali “indici”». Ovvero il «possesso di redditi di qualsiasi specie/o cespiti mobiliari e immobiliari», ma anche le «capacità e possibilità effettive di lavoro personale» e la «stabile disponibilità di una casa di abitazione».

«Superare la concezione patrimonialistica del matrimonio»
Ad avviso dei supremi giudici, a far perdere il diritto all'assegno alla ex moglie non è il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre «superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ”sistemazione definitiva”» perchè è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonchè come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile». «Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse
giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale».

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