Dopo quasi 15 mesi dal primo via libera in Consiglio dei ministri (era il 28 gennaio 2016) il Ddl su lavoro autonomo e agile (collegato alla manovra) ha incassato questa mattina l'ok definitivo da parte dell’Aula di palazzo Madama che lo ha approvato: i sì sono stati 158, 9 i no e 45 gli astenuti.
L'esame parlamentare
Il provvedimento, durante il passaggio parlamentare, ha imbarcato una serie di modifiche rispetto al testo originario: per esempio, durante il primo esame a palazzo Madama, sono state inserite deleghe al Governo utili a potenziare l'attività delle Casse previdenziali (a tutela dei propri iscritti, colpiti duramente dalla crisi). A Montecitorio, poi, è stata poi resa permanente, dal 1° luglio, l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll) per i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps (non pensionati e privi di partita Iva), estendendo, per la prima volta, l'ammortizzatore ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Le ultime modifiche
Complessivamente, il Ddl è salito così a 26 articoli complessivi. Sono state ampliate tutele e diritti a circa 2 milioni di professionisti e partite Iva.
Tra le ultime modifiche apportate al provvedimento, la precisazione che tutte le amministrazioni pubbliche debbano promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi; e ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca (senza fare così concorrenza alle imprese). Confermato poi per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, la conservazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio.
Lo smart working
Con l'entrata in vigore del Ddl, cambia anche la disciplina dello smart working. Intanto, si chiarisce cosa vuol dire “smart working”: vale a dire (per differenziarlo dal mero telelavoro) quando la prestazione resa in modalità “agile” avviene in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici). Il lavoratore “agile”, è scritto poi espressamente nelle nuove disposizioni, ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni
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