Il Tribunale delle acque ha rigettato il ricorso fatto da Acea sulla sospensiva dello stop ai prelievi dal lago di Bracciano ordinato dalla Regione Lazio.
Tutti i comuni del lago erano favorevoli all’intervento della Regione
Nel decreto con cui il Tribunale delle Acque pubbliche ha respinto il ricorso di Acea si legge che la richiesta di sospensione del prelievo della regione Lazio «non appare inficiato da irragionevolezza, considerato che tutti i Comuni i cui territori sono vicini o confinanti con il lago di Bracciano si sono espressi favorevolmente rispetto a un intervento della Regione Lazio»,
Non decisive evaporazioni e mancanza di precipitazioni
«Il rilievo marginale che la parte ricorrente ha evidenziato dal prelievo di acqua rispetto alle concause rappresentate dall'evaporazione dovuta alle alte temperature nonché dall'assenza di precipitazioni - scrivono ancora i giudici - non appare argomento decisivo tenuto conto che, rispetto a esse, la Regione non ha come ovvio alcuna possibilità di intervenire». Il danno prospettato dal ricorrente, ha scritto ancora il Tribunale delle Acque Pubbliche, «appare del tutto genericamente prospettato e comunque avente natura risarcitoria» e quindi come tale «non irreparabile, soprattutto se si considera che l'eventuale domanda potrà essere rivolta nei confronti di una Pubblica amministrazione».
Acea Ato 2 potrà adottare misure compensative
Per il tribunale «la dedotta impossibilità di effettuare l'inevitabile turnazione nell'erogazione del servizio di distribuzione dell'acqua a parte dei cittadini del Comune di Roma Capitale appare una conseguenza non imposta in via esclusiva dall'ordinanza impugnata». Anzi, da questa, scrive il Tribunale, «si evince che Acea Ato 2 potrà adottare 'misure compensative' per contrastare gli effetti dell'azzeramento del prelievo in contestazione, con ciò volendosi riferire alla possibilità di individuare, eventualmente con l'ausilio di altre autorità competenti in materia, anche altri rimedi purché compatibili con il veduto divieto di prelievo». Ecco perché il Tribunale «respinge la domanda cautelare 'inaudita altera parte' presentata dalla società ricorrente».
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